Cambia il regolamento sull’Imu a Terni e il consiglio comunale approva anche le aliquote relative al 2024.
Il Consiglio comunale nel corso della seduta svoltasi nel pomeriggio di lunedì 11 dicembre, infatti, ha approvato, con 21 voti a favore e 4 astenuti, la proposta di modifica del regolamento dell’Imu. “Con questa modifica – ha spiegato l’assessora al bilancio Michela Bordoni – il Comune ha recepito le recenti evoluzioni normative rappresentate dalla legge 197 del 2022, detta anche Legge di bilancio 2023, che ha introdotto delle novità relativamente alla disciplina delle esenzioni in materia di IMU, e dal decreto ministeriale del 7 luglio 2023. A seguito di ciò sono state aggiunte alle fattispecie già esentate in precedenza, altre tre tipologie di immobili: quegli immobili che non sono utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria o sia iniziata azione penale giudiziaria in relazione al reato di occupazione abusiva; gli immobili che sono di proprietà dell’accademia dei Lincei ed infine i cosiddetti “alloggi sociali”, come definiti dal Ministero delle infrastrutture con Decreto 22 aprile 2008, purchè siano adibiti ad abitazione principale limtatamente al periodo di tempo in cui gli stessi risultano assegnati”.
L’aula, poi, con due diverse votazioni, ha approvato anche le aliquote Imu e l’addizionale comunale Irpef con le relative esenzioni per il 2024.
Per quanto riguarda l’Irpef, è stata confermata per quest’anno l’aliquota unica dell’addizionale comunale dell’0,8% e la soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale, fissata nel 2016 a 12.500 euro di Isee.
Riconfermate anche le aliquote Imu nella misura dello 0,08 per cento (misura massima consentita dalla normativa), inclusa la maggiorazione dello 0,06 per cento prevista dalla Legge 160/2019.
Queste le aliquote riconfermate, distinte in base alla tipologia di immobile:
- 0,6% Abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
- 0,1% Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- 1,06% (DI CUI LA QUOTA PARI ALLO 0,76 PER CENTO È RISERVATA ALLO STATO, COME STABILITO DAL COMMA 753): Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D), come previsto dal comma 754.
- 1,12% (1,06%+0,06%): Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione; Unità immobiliari ad uso abitativo locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale); Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze dell’abitazione principale); Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10; Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3B/4-B/5-B/6-B/7.