“Gli Speed Check installati sono illegittimi e inutilizzabili: probabile danno erariale”: è questo il titolo dell'interpellanza di Graziano Cappannelli (Idv), del consiglio comunale di Gubbio. Il documento fa riferimento a 10 dispositivi di controllo della velocità, installati nel territorio comunale, e nello specifico 3 lungo la S.S. 219 di Piandassino, tratto compreso tra le frazioni di Mocaiana e Casamorcia; 3 lungo la S.R. 298 Eugubina, tratto compreso tra le frazioni di Cipolleto e Ponte d’Assi; 3 lungo la ex s.s. 219 tratto compreso tra i centri abitati di Padule e San Marco; e 1 lungo la ex 219 in prossimità dell’intersezione con Via Fonte Cese.
Cappannelli solleva la polemica, dichiarando che “gli Speed Check sono dei dissuasori di velocità e un valido deterrente per contrastare la velocità pericolosa dei veicoli, soprattutto nei centri abitati, in quanto, se collocati in sequenza su una determinata arteria stradale, l’utente della strada non è in grado di sapere se e quando vengano effettivamente effettuati i controlli sulla velocità; che l’installazione e l’utilizzo di tali Speed Check risulta coerente con quanto previsto dall’art. 142 del Codice della Strada e dall’art. 345 del relativo regolamento di esecuzione, così come l’attività di controllo, che dovrà comunque essere effettuata in conformità con quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dell’Interno del 14.08.2009 (c.d. direttiva Maroni) in materia di accertamento della velocità in centro abitato effettuato con postazioni mobili; che attraverso l’installazione di dissuasori di velocità di tipo Speed Check si possa validamente perseguire il fine di conformare i comportamenti degli utenti della strada verso il rispetto dei limiti di velocità imposti e resi visibili dalla segnaletica e dunque di migliorare la sicurezza stradale; di individuare l’installazione degli Speed Check nelle arterie dove le infrazioni ai limiti di velocità imposti hanno dato causa a situazioni potenzialmente pericolose e laddove il tasso di incidentalità è elevato”.
Cappannelli ha poi approfindito la questione, affermando che “la prefettura di Bergamo ha approfondito la questione degli Speed Check utilizzati per fare le multe oppure, in alternativa, solo come deterrente contro l’eccesso di velocità. Il Prefetto Camillo Andreana ha chiesto un parere specifico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla classificazione e sulle possibilità di utilizzo degli Speed Check. Il Ministero, quindi, ritiene che gli Speed Check non siano un impianto tecnologico né un cartello segnaletico, per cui non possono essere considerati mera segnaletica e né essere utilizzati come deterrente facendo credere all’automobilista che contengano qualcosa anche quando non è così; tant’è che, prosegue il parere governativo, «l’unico impiego consentito è quello che prevede l’installazione al loro interno di misuratori di velocità di tipo approvato»; per cui solo quando contengono un autovelox omologato e solo con la presenza ben visibile e sul posto di una pattuglia di polizia a presidio dello Speed Check, come da normativa vigente. Infatti, nei centri abitati, la legge non consente l’installazione di postazione di controllo della velocità totalmente automatiche e dunque per operare nella legalità, il Comune o assicura la presenza di un vigile durante il funzionamento degli apparecchi o tiene tutte le postazioni vuote o disattivate. Tutto ciò non vale sulle strade urbane di scorrimento (viali a doppia carreggiata senza incroci che non abbiano semafori e dove non si può sostare) e su quelle extraurbane ordinarie se il prefetto ha autorizzato controlli automatici in determinati tratti. Gli Speed Check potrebbero essere usati solo per infrazioni come la velocità pericolosa (che non prevede la decurtazione di punti) poiché il C.d.S. lo consente. Peccato che, anche in questo caso, è necessaria l'omologazione: il Ministero dovrebbe ufficializzare se quel rilevatore è in grado di accertare, in ogni momento, se una certa velocità è pericolosa o no, secondo il contesto. Di fatto impossibile. A metà settembre 2012 il prefetto Camillo Andreana ha inviato una lettera a tutti i primi cittadini di alcuni piccoli Comuni del bergamasco, richiamando il parere governativo, avvertendoli che l’uso di fondi per l’acquisto di materiale non approvato dallo Stato può essere considerato un vero e proprio danno erariale. Scrive il prefetto: «Le signorie loro valutino la possibile sussistenza di profili di danno erariale laddove vi sia l'acquisto di dispositivi non previsti dalle vigenti normative». Per cui può essere un danno alle casse comunali acquistare gli Speed Check come semplice deterrente pur sapendo che il ministero non approva quell'utilizzo”.
L'interpellanza – Cappanelli a questo punto chiede al sindaco di sapere: “perché, nonostante il nuovo codice della strada non preveda gli Speed Check e quindi non possono essere usati come mera segnaletica e nmmeno come deterrenti o dissuasori della velocità, la Giunta ha proceduto ugualmente alla loro installazione; se sono stati richiesti i pareri di competenza agli enti proprietari delle strade (ANAS, Provincia di Perugia) e se si, com’è possibile che siano stati espressi pareri favorevoli dato il contrasto con la legislazione nazionale vigente; se la scelta dell’ubicazione di tali dispositivi è realmente supportata dal tasso di incidentalità e dal grado di pericolosità della strada, visto che ben 5 dei dispostivi installati, ossia la metà di quelli acquistati, sono stati collocati nel tratto stradale San Marco-Padule dove vi è solo un traffico locale, mentre lungo la direttrice Mocaiana-Casamorcia sicuramente il rischio di incidenti è molto più elevato dato il passaggio di mezzi pesanti a causa dell’assenza di una variante stradale a scorrimento veloce; quanti soldi pubblici sono stati spesi per l’acquisto dei 10 Speed Check e dell’ulteriore velox; perché la pattuglia della Polizia Municipale non inserisce l’autovelox nella colonnina preposta ma lo piazza ai margini della strada vanificando ulteriormente l’uso delle colonnine blu e configurando maggiormente il rischio di un danno erariale”.