Erano stati accusati dalla procura contabile di aver causato un danno al Comune di Bevagna con una delibera di consiglio che riconosceva debiti fuori bilancio, alla voce “Unione dei Comuni”. Così l’ormai ex sindaco Analita Polticchia, otto componenti dell’allora consiglio comunale bevanate, il segretario comunale e il revisore dei conti erano stati citati davanti alla Corte dei Conti per un risarcimento stimato sui 23 mila euro. Ma i giudici contabili li ha assolti tutti pienamente chiudendo definitivamente la questione.
La delibera finita nel mirino porta la data del 26 giugno 2012, secondo la Procura quel titolo fuori bilancio era da ritenersi una procedura “indicativa di una gestione che esula dal rispetto delle normali (e controllate) procedure di spesa. Una spesa incontrollata e incontrollabile, connotata dalla riserva mentale della possibilità di gestirla fuori bilancio”. Senza impegno preventivo dunque e senza attestazione della copertura finanziaria, il debito fuori bilancio per la procura “incarna i profili della somma negligenza, imperdonabile leggerezza ed evidente incuria degli interessi pubblici… Si sapeva di appartenere all’Unione , si sapeva di dover necessariamente provvedere al relativo stazionamento di bilancio”.
Ma secondo i giudici quella stessa appartenenza all’Unione dei Comuni per il Comune di Bevagna ha consentito di ottenere notevoli risparmi, “i vantaggi della gestione associata per i piccoli Comuni è dimostrata anche dal fatto che dal 1 gennaio 2015 vige l’obbligo di associarsi”, non solo, ma “è evidente che tale contestazione doveva essere rivolta agli amministratori che nel periodo i questione avevano approvato i relativi bilanci di previsione e non ai componenti del successivo Consiglio, entrati in carica nell’anno 2011, quando quel debito fuori bilancio si era creato”. Quindi la Corte dei Conti non ravvisa il dolo e la colpa grave ma anzi rileva l’assenza di danno erariale in quanto “i servizi garantiti dall’Unione erano necessari per garantire continuità ed efficienza alle attività comunali”. E per concludere, si legge nella sentenza di rigetto alla richiesta di risarcimento, c’era “l’impossibilità di prevedere nel bilancio ordinario i suddetti debiti, che sono emersi solo nel corso dell’anno”.