Federcaccia Umbra dovrà convocare il Collegio dei probiviri uscente, affinché si pronunci sui ricorsi contro le modalità in cui si sono svolte le elezioni che hanno portato alle nuove cariche in seno alla principale associazione venatoria.
E’ quanto scritto nella sentenza del giudice Giulia Maria Lignani che accoglie il ricorso presentato da Giampiero Morosi, Leonardo Fabiani, Marcello Spigarelli e Paolo Santini, che chiedevano appunto la convocazione in via d’urgenza del Collegio dei probiviri affinché si esprima in merito a diverse contestazioni sulla regolarità della presentazione delle liste e della eleggibilità di alcuni candidati, tra cui il nuovo presidente regionale di Federcaccia, presentati il 18 giugno 2024, rispetto alle elezioni che si sono tenute il 15 giugno.
Federcaccia Umbra, nella propria memoria, aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva della propria dirigenza, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto indirizzare il ricorso al Collegio dei
probiviri. “L’eccezione – scrive il giudice – è manifestamente infondata: il Collegio dei Probiviri risulta – anche dalle previsioni statutarie specifiche oltre che dalle prassi tradizionale in uso in associazioni
o società simili – come un organo endoassociativo, privo di rilevanza esterna, sebbene dotato per sua natura e per le finalità particolari affidategli di una certa autonomia e imparzialità. E’ evidente che il soggetto passivo legittimato processualmente è l’associazione, secondo le regole ordinarie della sua rappresentanza legale (che spetta al Presidente, art. 10.2 Statuto)”.
Respinta anche l’altra eccezione, ossia la convocazione del Collegio dei Probiviri, in quanto non
tenuta a tale incombente quale Dirigenza neoeletta. “Vi è senz’altro continuità – si legge nella sentenza – tra gli organi associativi (come qualunque organo anche societario o istituzionale), e qualora vi sia un disallineamento nel loro rinnovo, come nel caso di prorogatio di uno e non di un altro, i rapporti funzionali tra gli stessi sono regolati dallo statuto, con le modalità ordinarie se non previste modalità speciali per tale eventualità”.
“E’ da disattendere – si legge ancora rispetto alla terza istanza difensiva – anche l’eccezione di carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, in quanto titolare di autonomia rimessa alla giustizia sportiva e, per le questioni non strettamente sportive rimessa al giudice amministrativo, argomentata riguardo la supposta natura di federazione sportiva della FEDERCACCIA UMBRA. L’argomentazione è priva di fondamento: non vi è prova alcuna che alla FEDERCACCIA UMBRA si applichi il D.L. 220/2003, convertito in L. 280/2003, che sia un organismo di diritto pubblico e che faccia capo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sia dallo stesso riconosciuta o sottoposta alla sua vigilanza. Ciò è dirimente, a prescindere da ogni valutazione sul carattere sportivo dell’attività venatoria così come tutelata dalla Federcaccia e la eventuale differenza con le attività che usano armi sportive da caccia (tutelata dalla F.I.D.A.S.C. Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia, notoriamente federazione sportiva, affiliata al CONI), questione che ai fini della giurisdizione non appare rilevante. Peraltro, lo statuto della Federazione Italiana della Caccia – doc. 4 resistente – non contiene alcun elemento da cui desumere la natura di federazione sportiva in senso stretto”.
Per il giudice, inoltre, i presunti vizi nella procedura elettorale sollevati dai ricorrenti siano rilevanti, al di sopra delle mere valutazioni della Commissione elettorale.
Riguardo l’ammissibilità della candidatura di Desideri, che sarebbe stata eventualmente sanata dal pronunciamento dell’Assemblea costituita dai delegati provinciali con la delibera del 15/6/2024, contestuale all’apertura delle operazioni elettorali, il giudice rileva: “Vale la pena osservare che l’Assemblea non ha preso posizione sui ricorsi elettorali, essendo stata sollevata la questione sulla base di “voci” corse durante la settimana corrente. Ad ogni modo, se l’Assemblea dei delegati provinciali abbia o meno il potere di decidere in luogo dei Probiviri o, comunque, ne faccia venire meno la necessità o l’utilità è una questione che deve essere rimessa proprio a tale organo, che sulla base delle regole
associative è deputato a valutare i ricorsi. La delibera dell’Assemblea, pertanto, non appare ostativa alla misura cautelare richiesta di convocazione dei Probiviri. Peraltro i ricorsi elettorali sollevano anche altre contestazioni, sicchè ancor più l’eccezione appare non condivisibile”.
Respinte anche le valutazioni di Federcaccia Umbra circa la comunicazione al Collegio dei probiviri, il presunto “silenzio rigetto” e l’eventuale ruolo del probiviri nazionali.
“Anche la descrizione del Collegio dei Probiviri come “corpo estraneo” rispetto all’associazione – scrive il giudice – deve essere recisamente respinta: il Collegio dei Probiviri, come d’uso e come previsto anche dallo statuto della FEDERCACCIA UMBRA, è un organo interno all’associazione, non esterno. Gode, per le sue particolari funzioni di controllo, di una certa autonomia decisionale che ne garantisca una imparzialità ma, non essendo equiparabile per come disciplinato ad un collegio arbitrale, è evidente che sia compatibile anche con una dipendenza organizzativa dagli organi direttivi”.
L’eventuale rifiuto dei probiviri eletti nella precedente tornata elettorale a comporre il collegio o la loro incompatibilità, rileva il giudice, “non è d’ostacolo al funzionamento dell’organo”, in base allo Statuto dell’associazione.
Da qui l’ordine del giudice di convocare formalmente entro 90 giorni il Collegio dei probiviri uscente “per la decisione dei ricorsi elettorali pendenti”.