Erano divisi in due gruppi, due tifoserie, una in casa e l'altra ospitante: un folto gruppo di perugini e ascolani appartenenti alle frange locali degli ultras, con indosso delle sciarpe, cappucci e armati di cinghie, aste di bandiere, mazze e altri oggetti contundenti. I fatti risalgono all'incontro di calcio Perugia – Ascoli, durante la partita disputatasi lo scorso 24 novembre al Renato Curi di Perugia e valida per il campionato nazionale Lega Pro I divisione, proprio mentre il pubblico andava via. Dalla ricostruzione degli avvenimenti i perugini hanno cercato in due occasioni di aggredire i tifosi ospiti, giunti nel capoluogo umbro a bordo di pullman e mezzi privati in più di 500. Alcuni ascolani hanno anche provato a reagire hanno cercato lo scontro.
Gli agenti dell'ordine pubblico sono però riusciti a respingere e arginare gli scontri con l'uso di lacrimogeni. Un tifoso dell'Ascoli (F. F. di 23 anni, incensurato) è stato poi arrestato dalla Digos, perchè aveva colpito con un manganello telescopico un poliziotto. Il ragazzo è stato condannato, su richiesta di “patteggiamento”, alla pena di anni 1 e mesi 6, per resistenza, lesioni aggravate, uso di oggetti contundenti nell’ambito di manifestazioni sportive, ai sensi degli artt. 337, 582, 585, 576 n.1 e 5 bis c.p., 6 bis e 6 ter legge n.401/89, nonché assoggettato a provvedimento Daspo di anni 5 più l’obbligo di presentazione alle P.G. per la medesima durata.
Grazie ai filmati del sistema di videosorveglianza dello stadio e alla comparazione di fotogrammi elaborati da personale di Polizia Scientifica, si sonopoi ricostruite le fasi salienti dell’aggressione: gli agenti hanno identificato gli ultras che avevano preso parte agli scontri. A conclusione di una prima fase investigativa sono stati pertanto denunciati all’Autorità Giudiziaria 9 tifosi perugini, dell’età compresa tra i 20 e i 28 anni, tutti appartenenti ai gruppi organizzati della locale tifoseria ultras, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di rissa, “travisamento”, uso di oggetti contundenti nell’ambito di manifestazioni sportive, ai sensi degli artt. 588 C.P., 5 Legge 152/75 e 6/bis Legge 401/89 e succ. mod.; uno, in particolare, anche perché era contravvenuto alla misura di prevenzione del “foglio di via”, ai sensi degli artt. 2 e 76 c. 3 Decr. Legisl. n. 159/2011. Nei loro confronti sono state avviate le procedure amministrative per il provvedimento del Daspo.
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