Umbria | Italia | Mondo

Covid, ordinanza Tesei per l’Umbria in zona gialla | Scuola, superiori al 70%

Nell’Umbria da lunedì in zona gialla, studenti delle scuole superiori in classe al 70%, il limite minimo consentito dal nuovo decreto del Governo.

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei  – con riferimento al Decreto Legge numero 52 del 22 aprile 2021 di cui si applicano i contenuti – ha emesso la nuova ordinanza anti Covid nella quale si stabilisce, tra l’altro che a decorrere dal 26 aprile e fino al 9 giugno 2021  in tutto il territorio regionale le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, saranno svolte in presenza nella misura del 70 per cento della popolazione studentesca.


L’Umbria in zona gialla, le regole da lunedì per spostamenti, ristoranti, bar, sport,
musei, cinema e teatri


Le disposizioni sono valide anche per gli studenti iscritti all’anno formativo 2020/2021 dei corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà.

Sempre dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, in tutto il territorio regionale, fatte salve le specifiche disposizioni del D.L. n. 52, tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria possono essere svolti in presenza nella misura massima del 70 per cento degli iscritti. E’ consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di primo e secondo grado per gli studenti che parteciperanno alle prove Invalsi.

Aumentati gli autobus

A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 9 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di servizio “scolastico”, secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it. Per il medesimo periodo, dal 26 aprile 2021 al 9 giugno 2021, i succitati servizi ordinari sono integrati con servizi aggiuntivi appositamente predisposti secondo gli orientamenti emersi nell’ambito dei Tavoli di Coordinamento, presieduti dai Prefetti di Perugia e Terni, così come previsto dal DPCM 02.03.2021, e riportati nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Caccia e pesca

Il 25 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: • per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale; • per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore; • per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall’amministrazione regionale. 2. L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria. 3. E’ consentita esclusivamente in forma individuale l’attività di addestramento cani nelle aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Qualora nel proprio comune non sia presente un’area ZAC autorizzata è consentito lo spostamento nel comune ove risulti ubicata l’area ZAC più vicina rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione. 4. Il 25 aprile 2021 è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittichevolontarie di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. 5. Per la stessa giornata di cui al comma precedente è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale nei laghetti di pesca sportiva.

Attività commerciali

A decorrere dal 25 aprile 2021 e fino al 30 maggio 2021 in tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita di cui alle lettere f), g) ed h) dell’articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 hanno l’obbligo di rispettare le seguenti disposizioni: • misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di medie e grandi superfici; • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; • adozione di misure finalizzate al rispetto il distanziamento interpersonale di due metri presso le casse e altri luoghi interni agli esercizi commerciali ove si possono generare assembramenti, garantendo l’attivazione di un adeguato numero di aree/punti di pagamento disponibili per la clientela; • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura; • obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; • garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d’aria tarati al massimo livello; • accessi regolamentati secondo le seguenti modalità: A) per locali fino a quaranta mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all’unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; C) dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; D) all’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno sulla base della superficie del locale; • è necessaria l’adozione di modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 2. Ai centri commerciali o attività comunque denominate di cui all’articolo 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, nonché ai centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili come individuati dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 ed alle attività economiche e commerciali svolte negli stessi si applicano le disposizioni di cui all’allegato 3 con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Le attività al chiuso

A decorrere dal 25 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. Le medesime disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a tutti gli esercenti ed operatori dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub ecc., per le attività consentite dall’articolo 4 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021. 2. È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l’interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi in cui vengono esercitate attività economiche e produttive anche in assenza di interazione con la clientela, l’utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. 3. E’ altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1 e 2 l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

(notizia in aggiornamento)