Il D.lgs. 80/2015 ha aggiunto il comma 1 ter all’articolo 32 del T.U. maternità/paternità (D.lgs. 151/2001), introducendo la possibilità generale di fruire del congedo parentale a ore anche in mancanza di una specifica previsione contrattuale e il D. lgs n.148/2015, art. 43 c.2, ha esteso tale previsione anche per gli anni successivi al 2015.
Tuttavia, l’introduzione della modalità oraria, in aggiunta alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile, non modifica la durata del congedo parentale, ampliata comunque dal D.lgs. 80/ 2015 sia per quanto riguarda il periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia quello entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).
L’Inps, dal canto suo, con la circolare n. 152 del 18 agosto 2015 ha definito la procedura e le specifiche tecniche per far richiesta del congedo parentale a ore.
La circolare dell’Inps precisa che i “genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva”. In caso di fruizione frazionata del congedo, se questa “avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa”.
Il novellato art. 32 del D.lgs. n.151/01 dispone che, salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore intenzionato ad esercitare il diritto in commento è tenuto a informare il datore di lavoro con un termine di preavviso pari almeno a 2 giorni, salva diversa disposizione contrattuale. Ed ancora, il congedo su base oraria può essere fruito per un massimo di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
✓ WEB: il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
✓ CONTACT CENTER INTEGRATO: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
✓ PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per presentare la domanda il cittadino deve essere dotato di PIN di tipo dispositivo.
Circa l’incumulabilità del congedo parentale goduto ad ore con altri riposi o permessi, anche se richiesti per figli differenti, è intervenuta ancora l’Inps con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015.
Il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento(ex artt. 39 e 40 del T.U.).
Allo stesso modo il congedo parentale, fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi ( ex artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U), in alternativa al prolungamento del congedo parentale (ex. art. 33 comma 1 T.U.).
E’ invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, come per esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori, e a beneficio di se stesso.
Come precisa testualmente il messaggio “in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria”.
Ne consegue quindi che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli specificati.