Aggiornamento alle 16,30 – In merito alla notizia anticipata da Tuttoggi.info della sentenza del Tar dell’Umbria che annulla il concorso con il Comune di Spoleto ha assunto a tempo determinato il dirigente finanziario Claudio Gori, arriva una nota ufficiale dell’ente locale:
“In merito alla sentenza emessa in data odierna dal TAR Umbria, sul ricorso avverso la procedura ex art. 110 del TUEL che ha portato alla nomina del nuovo dirigente finanziario del Comune di Spoleto nel settembre 2014, l’amministrazione comunale, pur rispettando le motivazioni del Collegio amministrativo, che saranno oggetto di un adeguato approfondimento anche ai fini di un’impugnazione, intende ribadire la propria convinzione rispetto alla correttezza delle procedure amministrative adottate, peraltro in linea con numerosi comuni anche del nostro comprensorio ed alle motivazioni che hanno reso necessaria la ricerca di una specifica professionalità per il risanamento del bilancio del Comune di Spoleto, a seguito del gravissimo disavanzo emerso in occasione del riaccertamento straordinario del 2013 e considerando la necessità di applicare anche i nuovi principi contabili”.
Il Comune di Spoleto nel 2014 non doveva indire un concorso di tipo “fiduciario”, ai sensi dell’articolo 110 del Tuel per assumere il nuovo dirigente finanziario dell’ente (individuato in Claudio Gori), ma doveva attingere alla graduatoria del 2010, ancora valida per via di una proroga attuata da uno specifico decreto legge. E’ la clamorosa sentenza emessa dal Tar dell’Umbria nella giornata odierna e che annulla la selezione pubblica promossa due anni fa dalla Giunta Cardarelli. A presentare ricorso era stato il dottor Antonio Lavorato, terzo classificato al concorso pubblico che nel 2010 portò alla nomina di Angelo Cerquiglini.
Tutto era nato dopo il caso del buco di bilancio, che nel giugno 2013 aveva portato l’allora sindaco Daniele Benedetti a “demansionare” l’ex direttore generale e dirigente delle risorse finanziarie (attualmente comandato presso la Regione Umbria). La direzione finanziaria era stata quindi assegnata ad interim prima a Vincenzo Russo e poi a Stefania Nichinonni. Fino a quando, a dicembre 2014, l’allora primo cittadino Fabrizio Cardarelli aveva deciso di indire una selezioni ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, che gli permetteva quindi di selezionare un esperto con un incarico di tipo fiduciario ed a tempo determinato. Un atto contro il quale ha presentato ricorso Lavorato, che sosteneva che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto attingere dalla graduatoria del 2010, quella con la quale si era stabilizzato Cerquiglini e che lo vedeva come terzo classificato.
Oggi la doccia gelata del Tar per il Comune, che ha accolto il ricorso, rigettando in toto le osservazioni dell’ente locale, rappresentato dagli avvocati Giulio Massi e Monica Picena, e dello stesso dirigente Claudio Gori, costituitosi nel giudizio con l’avvocato Alberto Rossotti. Il Comune, oltre ad alcune eccezioni tutte respinte, evidenziava la differenza tra il concorso pubblico per dirigenti a tempo indeterminato del 2010 e l’incarico di tipo fiduciario a tempo determinato. Tesi che però non è stata accolta.
In breve, i giudici amministrativi evidenziano che “la graduatoria del 2010 era ancora valida al momento della indizione della nuova procedura di reclutamento del settembre 2014; vi era sostanziale equivalenza tra le due mansioni (concorso 2010 ed avviso 2014); non sono state ravvisate particolari esigenze organizzative, ad opera dell’amministrazione comunale, onde ricorrere a professionalità esterne alla PA; il posto di funzione deputato alla cura degli affari economici e finanziari non era stato oggetto di soppressione né di trasformazione tra il momento della formazione della graduatoria 2010 e quello della indizione della procedura 2014; dunque non vi era ragione alcuna per non dare priorità al meccanismo della scorrimento rispetto a quello della procedura di assunzione mediante il descritto strumento paraconcorsuale (art. 110 Tuel). In conclusione, – si legge nella sentenza – il ricorso è fondato e deve essere accolto, atteso che l’amministrazione intimata non ha correttamente utilizzato lo strumento dello scorrimento della graduatoria esistente in luogo dell’istituto di cui al citato art. 110, comma 1, Tuel”.