Cronaca

“Centro Boeri non è temporaneo”, doccia fredda della Cassazione | Ma sequestro non motivato

“Non v’è dubbio che l’opera oggetto di sequestro non può essere definita in alcun modo temporanea“. Ma “il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare”. Sono alcuni dei passaggi delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha annullato a luglio l’ordinanza di sequestro del Centro Boeri di Norcia, depositate – dopo anche una sollecitazione della difesa – nelle ultime ore.

Motivazioni attesissime, perché avendo annullato l’apposizione dei sigilli (come chiesto dalla difesa del Comune, con gli avvocati Massimo Marcucci e Luisa Di Curzio) ma con il rinvio degli atti al giudice delle indagini preliminari, finora il Centro Boeri  – la struttura polivalente realizzata dall’archistar Stefano Boeri per conto del Comune di Norcia dopo il terremoto del 2016 –  era rimasto sotto sequestro. Ora, invece, finalmente il gip (sarà il giudice del Tribunale di Spoleto Federica Fortunati a doverlo fare) potrà pronunciarsi sulla conferma o sulla revoca del provvedimento. Decidendo quindi se far tornare o meno nella disponibilità dei nursini – almeno temporaneamente – la struttura che veniva utilizzata sia per i consigli comunali che per incontri pubblici come anche la stagione di prosa.

Non indicato il danno ulteriore che l’uso del Centro può comportare

L’ordinanza del giudice spoletino è attesa entro le prossime settimane, sicuramente prima del 16 gennaio 2019, quando davanti al giudice per l’udienza preliminare (sarà sempre la dottoressa Fortunati il magistrato competente) compariranno il sindaco di Norcia Nicola Alemanno e l’architetto Boeri, accusati di abuso edilizio e deturpamento delle bellezze naturali ed il primo anche di falso.

La Suprema Corte, infatti, ha riconosciuto che le motivazioni del precedente gip che aveva disposto i sigilli per il Centro Boeri non erano adeguate in merito ai danni ulteriori che l’uso del Centro – essendo una struttura già completata – potrebbe o meno comportare. Nell’ordinanza di sequestro, infatti, il gip “afferma che la libera disponibilità della struttura «è necessariamente destinata ad aggravare le conseguenze degli illeciti in contestazione». Ciò sul rilievo che essa è situata in zona agricola e all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei siti di Natura 2000 ed è destinata ad avere un’incidenza negativa sulle diverse matrici ambientali ed un impatto su una zona oggetto di particolare tutela, secondo quanto è agevole evidenziare in base ai seguenti indici: a) le dimensioni notevoli dell’immobile; b) la destinazione ad un utilizzo da parte di un numero elevato di utenti; c) la dotazione di opere di urbanizzazione; d) i progetti di estensione. Sennonché, – scrive la Cassazione – il richiamo a tali indici si risolve nella mera (e tautologica) ricognizione dell’esistenza e dell’uso dell’opera sequestrata non accompagnata da un’effettiva e penetrante valutazione delle ragioni della compromissione delle “diverse matrici ambientali” derivante dall’utilizzo dell’opera stessa”.

“Il giudice – scrivono ancora gli ermellini – deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare”. Invece il giudice “nulla ha detto sulla preesistenza di opere nell’area di intervento, sul concreto pregiudizio subito dalla destinazione agricola della zona e dalla sussistenza del vincolo paesaggistico e, sopratutto, non ha tenuto conto della peculiarità del caso in esame caratterizzato dal fatto che l’opera (ormai compiuta) è di proprietà comunale, è stata realizzata in un contesto sconvolto dal sisma ed è (anche per questo) destinata comunque a soddisfare le esigenze fatte proprie dalla pubblica amministrazione che s’è resa protagonista della sua realizzazione. Il che non può non incidere anche sulla valutazione del possibile esito del procedimento amministrativo finalizzato alla demolizione dell’opera, ma niente affatto scontato”.

Da qui la decisione della Suprema corte di accogliere parzialmente il ricorso del Comune di Norcia, con l’annullamento del decreto di sequestro “limitatamente alla sussistenza delle esigenze cautelari con rinvio, per nuovo esame sul punto, al G.i.p. del Tribunale di Spoleto”. Ora, quindi, spetterà al magistrato spoletino decidere se vi sia o meno la necessità di un sequestro.

Struttura non consentita dalle deroghe post sisma

Ma se sulla necessità del sequestro la Corte di Cassazione ha espresso dubbi, i giudici romani sono entrati di fatto nel merito della legittimità del Centro Boeri. Confermando quanto viene contestato dalla Procura di Spoleto, e cioè il fatto che l’opera non poteva essere costruita secondo le deroghe consentite dalla normativa speciale post terremoto. Per un intervento del genere quindi – come definito negli atti ufficiali del consiglio comunale e del sindaco – le leggi non prevedono la possibilità di bypassare il d.p.R 380/2001, il testo unico sull’edilizia.

Per la realizzazione della struttura in questione, espressamente finalizzata agli usi desumibili dalle intenzioni dei donanti e dalle ragioni dell’accettazione della donazione come palesate e deliberate in atti pubblici comunali,  – scrivono gli ermellini – non è consentita alcuna deroga al d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente manifesta infondatezza dell’eccepita violazione delle citate ordinanze emergenziali”.

Rigettate le tesi sulla temporaneità

Nemmeno la tesi difensiva sulla temporaneità dell’opera, con l’accezione di temporanea in quanto legata  all’emergenza decretata dal Governo, è stata accolta dalla Cassazione. Sostenevano infatti i legali del Comune che “la temporaneità quindi è disancorata dalle caratteristiche costruttive dell’intervento ma è strettamente connesse alle necessità di far fronte alle esigenze emergenziali che si esauriscono al momento in cui la popolazione ritorna alla sua normalità“.

“L’obiezione – evidenziano però i giudici – non coglie nel segno ed è anche frutto di una lettura parziale del dato normativo. In primo luogo non considera che, come già detto, la deroga alle disposizioni del d.P.R. n. 380 del 2001 (ma anche a quelle del d.lgs. n. 42 del 2004) deve essere espressamente dichiarata dal provvedimento emesso in attuazione dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992. E per la realizzazione dell’opera oggetto di sequestro, come visto, non è prevista alcuna deroga (con conseguente venir meno della premessa logico-giuridica del sillogismo difensivo) non potendo la stessa essere considerata struttura abitativa d’emergenza, struttura temporanea ad uso pubblico (nel senso indicato dall’art. 2, della citata ordinanza n. 394 del 2016), struttura temporanea finalizzata a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici, né modulo abitativo provvisorio rurale, né ricovero temporaneo di capi di bestiame. Ma sopratutto non può essere accolta la tesi secondo la quale tutto ciò che è realizzato in base alle ordinanze emesse in attuazione del citato art. 5, legge n. 225 del 1992, deve essere per ciò stesso considerato un intervento temporaneo e/o provvisorio”.

E ancora: “L’interpretazione del concetto di “temporaneità” deve essere perciò rigorosa e riguardare, come detto, aspetti oggettivi dell’opera, non potendo tale predicato derivare, per proprietà transitiva, dalla natura extra ordinem della fonte di diritto che ne legittima la costruzione“.

Nonostante le pesanti parole dei giudici, comunque, sull’illegittimità o meno dell’opera sarà l’iter giudiziario a pronunciarsi. Ed il prossimo step, al di là di quanto verrà deciso sul sequestro del Centro Boeri, sarà l’udienza preliminare fissata per metà gennaio.