In merito alle vicende relative al sequestro, da parte della Guardia di Finanza, e al successivo dissequestro, tuttora in corso, dei conti correnti riconducibili all’Università degli Studi Niccolò Cusano (UniCusano) e a diverse attività del suo fondatore Stefano Bandecchi, le contestazioni, secondo gli inquirenti, vertono sull’ipotesi che la UniCusano abbia registrato a bilancio alcune spese “ritenendosi indebitamente contribuente caratterizzato dall’esercizio prevalente di attività non commerciale”. “Eppure – riferisce il coordinatore di Alternativa Popolare, Riccardo Corridore – le ‘Libere Università” (come appunto la UniCusano) sono inserite nel novero degli enti pubblici non economici’ considerato l’esplicito riconoscimento di personalità giuridica e l’espresso conferimento di compiti di interesse pubblico.
Quindi, per semplificare, si contesta ad UniCusano di essere un ente commerciale quando è la
giurisprudenza stessa a inserire la UniCusano (così come tutte le altre Libere Università italiane)
nel novero degli enti pubblici non economici”.
“È inoltre opportuno focalizzare l’attenzione su un altro aspetto, relativo al tema della decommercializzazione, ignoto ai più – spiega l’avvocato Corridore – Proviamo quindi a spiegarlo in parole povere: “Poiché le attività svolte dagli enti pubblici non economici hanno rilevanza sociale, essi godono di un trattamento fiscale speciale, chiamato decommercializzazione, attraverso il quale alcune attività svolte dall’ente, e alcune tipologie di introiti sono esclusi da tassazione.
Perché quindi è così importante comprendere il significato della parola “decommercializzazione”?
Perché molti, e probabilmente anche la GdF, confondono la commercialità dell’ente con la commercialità dell’attività. La recente legge di interpretazione autentica in materia riguarda, infatti, l’attività didattica, che viene decommercializzata ex lege, ad eccezione delle società di capitali (forma che non è rivestita da UniCusano). Allo stato attuale, quindi, le Libere Università, rientrando nel novero degli enti non commerciali, godono della riduzione dell’aliquota Ires e Irap prevista dall’art. 6 del d.p.r. n. 601/1973 (68)”.
“Per cercare ancora una volta di semplificare, si considera esercizio di funzioni statali da parte di
enti pubblici, anche l’attività di formazione universitaria posta in essere dalle Libere Università
che hanno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale,
non costituite sotto forma di società commerciali, e pertanto non sono assoggettabili a imposta
sui redditi le attività di formazione universitaria esercitata dalle Libere Università, non statali, legalmente riconosciute, come appunto la UniCusano.
Per quanto riguarda, poi, le ulteriori attività di gestione delle partecipazioni, la tesi della GdF – seguita la nota – si fonda sulla nota giurisprudenza di legittimità che aveva interessato le Fondazioni bancarie in relazione alla fruizione di una specifica agevolazione fiscale in ragione della loro natura. Ma anche qui il richiamo è inadeguato, posto che anche in quel caso il problema riguardava la natura dell’ente e non la natura dell’attività”.
“Ultimo ma non per importanza, la vicenda che ha interessato la Ternana Calcio che, a causa del
blocco dei suoi conti correnti, è stata impossibilitata de facto di svolgere l’attività di compravendita
nell’ambito del mercato di gennaio, anche in virtù della circostanza – conclude la nota – che la UniCusano, nelle more dell’inchiesta ancora in corso e nel rispetto dell’azione della magistratura, non può effettuare trasferimenti alla Ternana”.