Minacciano di rivolgersi alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti le associazioni ambientaliste dopo l’odinanza del Consiglio di Stato che ha accolto la loro richiesta di sospensiva in merito al Calendario venatorio dell’Umbria. Se infatti le associazioni venatorie ribadiscono che si può continuare a cacciare in virtù della norma approvata in Finanziaria con l’emendamento all’art. 18 della legge quadro su caccia e animali selvatici, la n. 157/92, l’avvocato Andrea Filippini, per conto delle associazioni ambientaliste ricorrenti, diffida la Regione Umbria ad adempiere alla sospensiva.
Lo fa con una nota indirizzata alla Giunta regionale – in paticolare alla presidente Proietti e all’assessore Meloni – ed al dirigente del Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria Francesco Grohmann.
“Ho provveduto stamane – si legge nella lettera – a notificare l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 163/2025 (qui ad ogni buon conto e ad ogni effetto ri-allegata), con la quale – dopo i decreti presidenziali monocratici nn. 4778/2024 e 4805/2024, pure questi già ritualmente notificati – è stata ribadita la sospensione della sentenza del TAR Umbria n. 670/2024 sul calendario venatorio 2024-2025. L’ordinanza esplicita, in maniera adamantina, l’obbligo da parte dell’intimata Regione Umbria di sospendere (obbligo già preclaro a partire dai decreti presidenziali nn. 4778/2024 e 4805/2024) il prelievo venatorio con chiusure al 31 dicembre per il tordo bottaccio, al 9 gennaio per gli altri turdidi e al 30 dicembre 2024 per la beccaccia.
Il Consiglio di Stato – si rilevi – espressamente afferma che “gli effetti della normativa sopravvenuta (cfr. art. 1, comma 551, Legge 30.12. 2024, n. 207) nella vicenda dedotta in giudizio prima della valutazione operata dagli organi preposti all’applicazione, esorbitano, allo stato, dall’oggetto del presente sindacato di legittimità”, di talché precisamente ordinando che “La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione”.
Come noto, codesta spettabile Regione fornendo una discutibile interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 551, Legge 30.12. 2024, n. 207, ha – pur in presenza degli anzidetti decreti, ed anzi: in espresso dispregio dei medesimi – continuato a consentire il prelievo venatorio tamquam gli anzidetti decreti non essent. La pronuncia del Consiglio di Stato, intervenuta dopo la modifica normativa de qua, ribadisce in maniera pacifica l’obbligo di disporre la chiusura del prelievo venatorio al 31 dicembre per il tordo bottaccio, al 9 gennaio per gli altri turdidi e al 30 dicembre 2024 per la beccaccia, e l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione a tale giudicato.
Poiché non è intenzione delle Associazioni ambientaliste nazionali mie odierne assistite (Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. OdV; Associazione Italiana per il World Wide Fund of Nature, W.W.F. Italia ONLUS; Lega Anti Vivisezione – L.A.V. ONLUS; Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. ONLUS e Lega Nazionale per la Difesa del Cane, L.N.D.C. – Animal Protection A.P.S.) tollerare più oltre la violazione del giudicato da parte di codesta Regione Umbria, La diffido formalmente – n.q. di dirigente preposto a dare immediata esecuzione già nella giornata odierna all’anzidetta ordinanza, espressamente avvertendoLa che, in difetto, ho già ricevuto mandato dalle mie Clienti di procedere a denunciare la Sua condotta presso le competenti Procure della Repubblica (per i risvolti penali del Suo perdurante inadempimento) e della Corte dei Conti (per il danno erariale che Ella, con le Sue condotte, ha peraltro in larga parte già consentito).
Resto conseguentemente in attesa di cortese riscontro entro e non oltre la giornata odierna”.