Caccia, siglato l'accordo tra Umbria e Lazio: le regole

Caccia, siglato l’accordo tra Umbria e Lazio: le regole

Massimo Sbardella

Caccia, siglato l’accordo tra Umbria e Lazio: le regole

Gio, 15/09/2022 - 17:43

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Si tiene conto delle difformità dei Calendario venatori | Dal 1° ottobre previsto anche un pacchetto di 20 giornate per la selvaggina migratoria

Siglato dagli assessori Morroni e Onorati l’accordo per l’interscambio di cacciatori tra l’Umbria e il Lazio. Un accordo nel quale si tiene conto delle difformità dei Calendario venatori, con quello umbro che è stato modificato alla luce del pronunciamento del Tar sul ricorso presentato dagli ambientalisti, in attesa di discutere il controricorso di Regione Umbria e cacciatori.

I cacciatori provenienti dal Lazio

In base all’accordo, i cacciatori provenienti dal Lazio che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C.
dell’Umbria, sono ammessi, nei limiti delle quote complessivamente riservate indicate, e possono esercitare la caccia a tutte le specie consentite a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Umbria, previo pagamento della quota di accesso.

I cacciatori provenienti dal Lazio che richiedono l’iscrizione come secondo A.T.C., possono esercitare l’attività venatoria, stagione 2022/2023, negli A.T.C. della Regione Umbria, a partire dalla terza domenica di settembre. I posti disponibili saranno assegnati secondo accordi tra gli A.T.C. interessati.

Le quote complessivamente riservate dalla Regione Umbria, per il conferimento della residenza
venatoria e per il secondo A.T.C., a cacciatori della Regione Lazio rimangono determinate
come di seguito elencato:

  • A.T.C. n. 1 – n. 600 posti
  • A.T.C. n. 2 – n. 1.150 posti
  • A.T.C. n. 3 – n. 1.200 posti

La ripartizione è demandata agli accordi definiti tra gli A.T.C. territorialmente interessati.
È inoltre ammesso il seguente numero di squadre di caccia al cinghiale a partire dalla data
stabilita dagli accordi tra gli A.T.C.:

  • A.T.C. n. 1 – n. 2 squadre
  • A.T.C. n. 2 – n. 1 squadra
  • A.T.C. n. 3 – n. 7 squadre
    L’assegnazione dei settori alle squadre provenienti dalla Regione Lazio viene effettuata dagli
    A.T.C. sulla base degli accordi.

I cacciatori provenienti dall’Umbria

I cacciatori provenienti dall’Umbria che richiedono la residenza venatoria negli A.T.C. della Regione Lazio sono ammessi, nei limiti fissati dalla D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, e sono autorizzati, previo pagamento della quota di accesso, ad esercitare la caccia a tutte le specie consentite, a partire dal primo giorno della stagione venatoria fissato dalla Regione Lazio.
I cacciatori provenienti dall’Umbria che, in applicazione della deroga prevista nella parte V, art. 6, della D.C.R. n. 450 del 29.07.98 e successive modifiche ed integrazioni, richiedono l’iscrizione come secondo A.T.C, possono esercitare l’attività venatoria, stagione 2022/2023, negli A.T.C. della Regione Lazio, a partire dalla terza domenica di settembre, nel rispetto dei periodi previsti dal calendario venatorio 2022/2023 della Regione Lazio.

Dal 1° ottobre

A partire dal 1° ottobre 2022 i cacciatori del Lazio e dell’Umbria potranno usufruire di un pacchetto di venti giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nel rispetto dei limiti stabiliti dalle rispettive norme regionali, mediante un sistema di accesso, che sarà reciprocamente consentito per un numero massimo giornaliero di 1200 cacciatori.

Per la suddivisione di tale contingente si rimanda ad accordi tra gli A.T.C. interessati. L’accesso in Umbria potrà essere prenotato ed autorizzato esclusivamente attraverso il sistema gestionale on-line di mobilità
venatoria della Regione. Reciprocamente le prenotazioni da parte dei cacciatori umbri che si recano in mobilità negli ATC laziali avvengono utilizzando il sistema di prenotazione messo a disposizione dall’ATC RI1, come indicato nel dettaglio nei siti internet degli ATC stessi.

Cacciatori senza residenza venatoria

Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria, l’accordo si applica soltanto a parità di specie e di giornate di caccia consentite per singola specie dalle due Regioni (le giornate/periodi sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive), per il resto valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante. Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite.


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