Assumere a tempo indeterminato, le nuove agevolazioni - Tuttoggi.info

Assumere a tempo indeterminato, le nuove agevolazioni

Sara Cipriani

Assumere a tempo indeterminato, le nuove agevolazioni

Cambiano parametri e certificazioni, ecco come | A cura di ANCLSU UP
Mar, 02/02/2016 - 17:33

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Il comma 178 della legge 28 dicembre 2015 introduce una nuova agevolazione, limitatamente al 2016, di portata notevolmente ridotta rispetto a quella in vigore nel 2015. Si tratta di un esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, salvo quelli dovuti all’inail (quindi tanto esonero non è più), nei limiti massimi di euro 3.250 su base annua per un periodo di 24 mesi dall’assunzione.

L’esonero spetta nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Non spetta invece qualora il lavoratore sia stato occupato nei 6 mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro. Questa limitazione si incrocia con una ulteriore esclusione, quella dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2015, anche in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2539 cc. o facenti capo, anche per interposta persona, in capo allo stesso soggetto.

Viene introdotta una ulteriore limitazione, ovvero il lavoratore non deve aver avuto rapporti che hanno beneficiato dell’esonero con il regime attuale, sia con il regime del 2015 contenuto nel comma 118 della legge 190/2015 sia in quello in vigore attualmente.

Ancorché il datore versi una contribuzione ridotta, per tutta la durata del beneficio il lavoratore matura una contribuzione figurativa pari all’intero trattamento contributivo.

Una importante novità riguarda le agevolazioni nei cambi di appalto. Si sancisce che il lavoratore assunto in conseguenza di un cambio di appalto possa beneficiare dell’agevolazione per il periodo residuo, anche se l’assunzione avviene in conseguenza di un obbligo di legge. Con ciò si supera l’interpretazione che ne aveva dato l’inps e che distingueva il caso in cui vi era un obbligo contrattuale di assunzione da quello in cui tale clausole contrattuale di salvaguardia non sussiste. Con il nuovo regime l’agevolazione per il cambio di appalto spetta sempre, anche se limitatamente al periodo residuo.

Restano, e forse si accentuano, alcune difficoltà procedurali che questa nuova legge non risolve.

La prima consiste nella difficoltà di certificare la condizione di inesistenza di rapporti a tempo indeterminato. Rilevo sommessamente che il certificato storico può non avere valore di prova assoluta, in quanto rappresenta i movimenti registrati dal centro per l’impiego che lo rilascia. Tuttavia se il lavoratore ha svolto attività in un’altra provincia rispetto a quella del centro dell’impiego che lo emette, può non risultare. Una certificazione da parte del lavoratore avrebbe sicuramente efficacia tra le parti e legittimerebbe il datore al licenziamento qualora fosse mendace, ma non esimerebbe il datore di lavoro dal dover restituire all’inps i contributi.

Queste difficoltà sono ancora più accentuate perché, a differenza del passato, l’agevolazione non spetterà con riferimento ai lavoratori per il quali il beneficio sia già stato utilizzato anche nel 2015. Come potremo fare per accertarlo è tutto da vedere. Il certificato storico del lavoratore potrà evidenziare l’esistenza di rapporti a tempo indeterminato ma non evidenzierà se questi rapporti hanno beneficiato o meno dell’agevolazione. Dovremo presumerlo? Sarebbe molto importante un supporto da parte degli istituti previdenziali coinvolti, per esempio con la predisposizione di un canale di verifica agevolato oppure con delle procedure in grado di rilasciare la conferma della possibilità di beneficiare dell’agevolazione o meno.

Dott. Roberto Girolmoni CDL in Perugia

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