Appostamenti fissi di caccia, così cambiano le regole dalla prossima stagione venatoria, secondo quando deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Roberto Morroni. Ferme restando le norme delle leggi nazionali e regionali, superando però i regolamenti provinciali per uniformare le procedure in tutto il territorio umbro.
Possono essere rilasciate autorizzazioni per l’istallazione di appostamenti fissi sulla base delle
richieste presentate oltre i termini previsti dall’ art. 24 della L.R. 14/1994, esclusivamente a
coloro che sono portatori di gravi impedimenti fisici, attestati da idonea certificazione medica
dalla quale risulti l’impossibilità di esercitare la caccia in forma vagante.
Per il rinnovo dell’autorizzazione per l’istallazione dell’appostamento fisso di caccia l’istanza è
presentata esclusivamente dallo stesso titolare e l’appostamento è ubicato nello stesso luogo.
Per gli appostamenti fissi al colombaccio e dagli acquatici possono essere individuati, oltre al
titolare, n. 3 (tre) collaboratori. L’autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad uno dei
collaboratori inseriti nell’ultima autorizzazione valida, previa richiesta scritta alla Regione
Umbria firmata anche dal collaboratore e corredata anche dall’autorizzazione del proprietario
del terreno. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita, previa richiesta
scritta alla Regione Umbria, al collaboratore più anziano tra quelli inseriti nell’ultima
autorizzazione valida.
Nella richiesta tesa ad ottenere l’autorizzazione per il rilascio o il rinnovo di un appostamento
fisso vanno indicate anche le coordinate geografiche (EPSG 4326 come rilevabili sui più diffusi
applicativi cartografici per cellulari, per esempio Google Earth, Maps, ecc.) e va allegata la
carta catastale con chiara indicazione della posizione dell’appostamento.
L’autorizzazione per l’istallazione di un appostamento fisso può decadere per le seguenti
cause:
-modifica abusiva della dislocazione dell’appostamento autorizzato;
-mancato rispetto delle distanze previste dalla Legge;
-mancata convalida annuale;
In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate
come nuove autorizzazioni.
Nell’ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due
autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.
Nelle tabelle da apporre all’esterno dell’appostamento fisso deve essere indicato anche il
numero dell’autorizzazione e l’anno di rilascio.
L’autorizzazione dell’appostamento fisso, infine, può avere al massimo la durata di anni 6.
Nel documento istruttorio, che è parte integrante delle deliberazioni, sono state anche citate le proposte e le criticità evidenziate dalle associazioni venatorie, alle quali gli Uffici regionali avevano richiesto un parere sull’atto, e le valutazioni degli stessi uffici su di esse.