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A caccia dal 15 settembre, preapertura il 1°: la bozza del nuovo Calendario venatorio

A caccia dal 15 settembre, dopo l’apertura il primo per la tortora selvatica, sempre con l’utilizzo dell’app per indicare il raggiungimento del carniere massimo consentito. Caccia al cinghiale dal 17 ottobre (un giovedì) al 16 gennaio. Queste le date del nuovo Calendario venatorio dell’Umbria, il cui testo è stato inviato alle associazioni dopo la Consulta che si è tenuta mercoledì.

Seduta nella quale l’assessore Morroni ha ribadito che il testo ripropone lo schema dell’anno precedente e che eventuali modifiche saranno prese in considerazione solo se presentate all’unanimità dalle associazioni venatorie. Che quindi subito dopo Pasqua si incontreranno per verificare l’esistenza di idee comuni da avanzare, soprattutto per le deroghe, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dalla Regione Liguria, che impone all’Ispra di indicare puntualmente per piccole quantità delle specie se richieste entro il mese di aprile.

A stretto giro, poi, la Consulta faunistica venatoria tornerà a riunirsi, per discutere le eventuali nuove proposte e redigere il Calendario definitivo.

La bozza del nuovo Calendario venatorio dell’Umbria

A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI.
1) il giorno 1° settembre 2024 alla specie: TORTORA SELVATICA esclusivamente da appostamento, dalle ore 6:15 alle ore 19:30 e con utilizzo dell’applicativo WEB per
sospendere l’attività venatoria al raggiungimento del carniere complessivo regionale prefissato;
2) dal 15 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 alle seguenti specie: QUAGLIA;
3) dal 15 settembre 2024 al 30 dicembre 2024 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) – MERLO – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
4) dal 2 ottobre 2024 al 30 dicembre 2024 alle seguenti specie: ALLODOLA;
5) dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024 per la specie FAGIANO (femmina);
6) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 alle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE – COLOMBACCIO – GHIANDAIA – CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA – BECCACCIA – BECCACCINO – CANAPIGLIA – CESENA – CODONE – FISCHIONE – FOLAGA – FRULLINO – GALLINELLA D’ACQUA – MESTOLONE –
PORCIGLIONE – TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – VOLPE;
7) dal 15 settembre 2024 al 8 dicembre 2024 alla specie: LEPRE;
8) dal 17 ottobre 2024 al 16 gennaio 2025 alla specie CINGHIALE, nelle forme previste dal R.R.34/1999, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo
di questa specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche;
9) Nelle aziende faunistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 15 settembre 2024 e termina il 30
dicembre 2024, con esclusione delle specie FAGIANO (maschio e femmina), VOLPE, GERMANO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 30 gennaio

  1. Nelle aziende agri turistico venatorie il prelievo delle specie autorizzate ha inizio il 15 settembre 2024 e termina il 30 gennaio 2025.
    10) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l’Amministrazione Regionale si riserva la possibilità di sospendere la caccia
    alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di sospensione con determinazione dirigenziale e
    relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.
    B) DIVIETI.
    1) È vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l’attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
    2) È vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante
    appartenenti alla flora spontanea protetta.
    3) La caccia è vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi.
    I comuni provvedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
    4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 30 gennaio 2025 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita
    esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo con o senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, è consentita esclusivamente
    con il cane, solamente all’interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con le stesse; nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale,
    marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione), in forma vagante, è consentita anche con l’ausilio del cane, in
    prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in
    battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 8.
    5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
    6) L’uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti è consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto della normativa ministeriale e delle norme regolamentari
    disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99, art. 9 c.5).
    C) GIORNI Dl CACCIA.
    Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 1 (esclusivamente tortora selvatica), domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato
    28, domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
    martedì e venerdì.
    Nel periodo compreso tra il 7 ottobre ed il 24 novembre 2024 la caccia d’appostamento alla selvaggina migratoria in tutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di
    lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; in questo periodo il cacciatore, ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve
    annotare sul tesserino le eventuali 2 ulteriori giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive (ott. – nov.).
    D) GIORNATA VENATORIA.
    L’ esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito specificati:
  • il 1° settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
  • dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6,20 alle ore 19,15;
  • dal 1° ottobre al 16 ottobre dalle ore 6,30 alle ore 18,45;
  • dal 17 ottobre al 29 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,30;
  • dal 30 ottobre al 15 novembre dalle ore 6,00 alle ore 17,15 (ora solare);
  • dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,15 alle 17,00;
  • dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
  • dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 17,00;
  • dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
  • dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 6,30 alle 17,30;
    Fanno eccezione:
    o la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto;
    o la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui sopra;
    E) CARNIERE
    Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenza è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
    1) TORTORA SELVATICA cinque capi, per complessivi 2.971 capi prelevabili sull’intero territorio regionale;
    2) FAGIANO – STARNA – LEPRE COMUNE – CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
    3) QUAGLIA, CODONE: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
    4) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
    5) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
    6) ALZAVOLA – CANAPIGLIA – FISCHIONE – GERMANO REALE – MARZAIOLA – MESTOLONE – FOLAGA – GALLINELLA D’ACQUA – PORCIGLIONE – BECCACCINO –
    FRULLINO – COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
    7) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;
    Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità.
    F) APPOSTAMENTI.
    Gli appostamenti fissi e temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono disciplinati nel modo seguente:
    1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a 400 m dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
  • Oasi di protezione;
  • Zone di ripopolamento e cattura;
  • Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.
    Un appostamento fisso non può essere installato a meno di 200 m da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installato ad una
    distanza inferiore a 500 m da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si trovino tutti
    entro un raggio di 50 m dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale. Qualora ne ricorra la necessità, il proprietario
    ovvero il concedente dell’appostamento fisso può circoscrivere con tabelle l’area di pertinenza.
    2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati a distanza inferiore a 200 m da appostamenti fissi e a meno di 100 m dai confini delle Oasi di protezione,
    delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo. Qualora ne ricorra la necessità, il
    proprietario ovvero il concedente dell’appostamento temporaneo può circoscrivere con tabelle l’area di pertinenza.
    3) Negli appostamenti fissi e temporanei è vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, BECCACCIA e BECCACCINO.
    4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di
    due persone contemporaneamente.
    5) Negli appostamenti fissi è consentito l’uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite è di 10
    unità di cattura e 10 unità di allevamento. È vietato usare o detenere, durante l’esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento
    meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
    6) Il cacciatore al termine dell’attività venatoria ha l’obbligo di rimuovere i residui derivati dall’esercizio venatorio e tutti i materiali usati per l’allestimento dell’appostamento.
    Nell’allestimento dell’appostamento è consentita l’apposizione di materiale vegetale secco nel campo di tiro.
    7) È proibita la caccia in botte.
    8) Il giorno 1° settembre l’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia di cui al punto
    D e l’appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti che possono essere rivestiti con materiale vegetale, fatti salvi i divieti di cui
    al precedente punto B 2. A chi viola la presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 39 comma 1 lett. nn) della legge regionale 14/1994.
    9) È assolutamente vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.
    G) DISCIPLINA DELLA CACCIA NEI VALICHI MONTANI E NELLE ZONE A PROTEZIONE SPECIALE.
    È vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di 1.000 m dai valichi montani indicati nell’elenco in calce al presente Calendario venatorio.
    Nelle Zone a protezione speciale (ZPS) non ricadenti all’interno di ambiti protetti:
  • è vietata l’attività di addestramento cani prima del 1° settembre;
  • nel mese di gennaio è consentita l’attività venatoria in forma vagante, ad eccezione della caccia agli ungulati, solamente nei giorni di giovedì e domenica;
  • nei mesi di gennaio è consentita l’attività venatoria da appostamento fisso o temporaneo per due giornate alla settimana a scelta tra giovedì, sabato e domenica;
  • nelle zone umide naturali e artificiali (compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini è vietato l’uso dei pallini di piombo;
    H) TESSERINO PER L’ESERCIZIO VENATORIO.
    Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino venatorio deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, la modalità di caccia, la giornata
    prescelta al momento dell’inizio dell’attività venatoria che avviene con il caricamento dell’arma; i capi appartenenti alle specie di selvaggina stanziale e migratoria devono essere
    annotati subito dopo l’abbattimento accertato. Nel caso in cui viene esercitata la caccia al cinghiale nelle forme previste dal R.R.34/1999, nella medesima giornata non è possibile
    esercitare altre forme di caccia e deve essere marcato esclusivamente lo spazio appositamente predisposto.
    Il tesserino deve essere riconsegnato, entro il 31 maggio. Per ottenere il rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria si deve conservare ed esibire la ricevuta
    timbrata dalla Regione o dall’associazione, che ne attesta l’avvenuta riconsegna.
    I) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI.
    L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito dal 12 agosto al 12 settembre 2024 ad esclusione del giorno 1° settembre 2024, dall’alba fino alle ore 12 e dalle 17 alle
    19.00, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l’eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L’addestramento e l’allenamento dei
    cani è consentito a non meno di 500 m dalle Aziende faunistico-venatorie.
    L) RESIDENZA VENATORIA.
    1) Possono esercitare l’attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia dell’Umbria i cacciatori non residenti in regione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati
    stabiliti protocolli d’intesa interregionali o interprovinciali ai sensi degli artt. 14,15 e 16 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6, per la gestione degli ambiti territoriali di
    caccia. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di
    provenienza, indipendentemente dalla formalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
    2) I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente
    residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall’Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria
    nell’ambito territoriale di caccia umbro in cui sono iscritti.
    3) La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni
    che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno stipulato specifici accordi con la Regione Umbria, in applicazione dell’art. 14 del regolamento
    regionale 1 ottobre 2008, n. 6, a partire dal 2 ottobre.
    4) La Regione e i Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono stabilire, nell’ambito delle intese per la mobilità dei cacciatori, accordi di reciprocità che
    prevedano la ammissione dei cacciatori a partire dal primo giorno della stagione venatoria, in deroga al precedente punto 2).
    M) PARCHI NATURALI E AREE CONTIGUE:
    È vietata l’attività venatoria nel territorio dei Parchi naturali e delle aree naturali protette, così come individuate dalla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e nel territorio del Parco
    nazionale dei Monti Sibillini, così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993. In applicazione dell’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2002, n.
    7, all’interno delle aree contigue del parco del Monte Cucco e del parco fluviale del Tevere così come delimitate dalla L.R. n. 9/95 possono esercitare la caccia coloro che hanno
    la residenza venatoria nell’ATC dove ricade l’area.
    Per quanto non previsto nel presente Calendario venatorio si applica la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modifiche.
    ELENCO VALICHI MONTANI
    Provincia di Perugia: Villa Corgna e Ranchicchi – Comune di Lisciano Niccone dalla località Belvedere a quota 702 m alla località Poggio Castelluccio a quota 741 m, Bocca
    Trabaria – Comune di San Giustino, Valico di Fossato di Vico – Comune di Fossato di Vico, Passo della Carosina – Comune di Nocera Umbra.
    Provincia di Terni: Piano Peloni – Comuni di Guardea e Avigliano Umbro, dalla località Monte Pianicel Grande a quota 895 m a M. Castellari a quota 836 m.