Scade il prossimo 17 dicembre il termine per il versamento del saldo dell’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Per rispettare in modo corretto l’adempimento i contribuenti devono verificare sempre di utilizzare la corretta rendita catastale qualora si tratti di edifici ed una corretta valutazione per quanto attiene i terreni edificabili. Rispetto a questi ultimi è opportuno verificare se con l’entrata in vigore dell’attuale Piano regolatore (dal gennaio 2001) siano state variate le loro destinazioni urbanistiche (ad esempio da agricolo ad edificabile oppure modifica del tipo di area edificabile). Va controllata l’aliquota esatta per il calcolo dell’imposta, in relazione al tipo di utilizzo se ad esempio si tratta di un’abitazione e l’attualità dell’accatastamento del proprio immobile, cioè se risponde alla sua situazione attuale; in caso contrario occorre subito procedere alla necessaria variazione catastale. Per quanto attiene poi il calcolo dell’imposta, occorre tenere conto che il coefficiente moltiplicatore per gli immobili in categoria “B” è passato da 100 a 140. Queste sono le quote da applicare: 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta, per le pertinenze, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato ‘capienza’ in sede di tassazione dell’abitazione principale. L’aliquota è applicabile anche ai soci di cooperative; 5,5 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli, ai genitori, ai nipoti, alle sorelle e ai fratelli, adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze.; 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso; 5,8 per mille abitazioni locate; 7 per mille abitazioni non locate; 7 per mille aree fabbricabili; 6,1 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili non indicati nelle fattispecie precedenti. La detrazione per l’abitazione principale è fissata in 118,79 euro e deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli immobili per i quali sia stata revocata l’inagibilità entro l’anno 2007, occorre ricominciare a versare l’Ici proporzionalmente al periodo di utilizzo. Chi non avesse versato la prima rata dell’imposta a giugno, può mettersi in regola mediante il cosiddetto ‘ravvedimento operoso’. Per qualsiasi chiarimento gli uffici del servizio Ici e funzioni catastali, in via Umberto I n. 57, sono a disposizione dei cittadini.
SCADE IL 17 DICEMBRE IL VERSAMENTO DELL'ICI. ECCO COME CALCOLARLA
Ven, 07/12/2007 - 09:12