Il Comune di Spoleto dovrà rilasciare permessi di accesso alla ztl anche ai proprietari di seconde case. E’ l’esito della sentenza del Tar dell’Umbria dopo il ricorso presentato dall’avvocato Massimo Marcucci, che si era visto negare – in base al regolamento comunale in materia – il rilascio di un permesso per la zona a traffico limitato in qualità di proprietario di un immobile in piazza Duomo.
L’avvocato Marcucci aveva presentato ricorso al Tar nel 2016 in via preliminare contro gli atti emessi dal Comune di Spoleto (ordinanza sindacale e determinazione dirigenziale) in merito ai nuovi criteri per la concessione delle autorizzazioni alla ztl e quindi, con motivi aggiunti, contro la comunicazione con la quale gli veniva negato il rilascio del permesso di accesso alla zona a traffico limitato.
La nuova normativa comunale, infatti, ha fatto sì che all’avvocato – proprietario di un immobile in piazza Duomo – fosse negato il rinnovo del permesso Ztl in quanto non residente in centro storico, “sul presupposto che gli unici legittimati sarebbero, oltre ai residenti, i cosiddetti dimoranti non abituali, da intendersi quest’ultimi quali titolari di un contratto di locazione ad uso privato”.
I giudici, preliminarmente rilevando l’improcedibilità del gravame principale per difetto di interesse (vale a dire la richiesta di annullamento delle ordinanze e della determinazione dirigenziale con cui si sono strette le maglie sui permessi ztl), hanno però ritenuto fondato il ricorso per i motivi aggiunti, cioè per aver negato a Marcucci il rilascio del permesso “relativamente alla doglianza a mezzo della quale si lamenta che il Comune di Spoleto abbia reinterpretato a proprio piacimento la stessa definizione di dimorante non abituale di cui alle ordinanze nn. 6 e 47 del 2015, intendendo tale solo colui che abbia un contratto di locazione ad uso privato su un immobile ricadente nella ztl a prescindere dalla residenza“.
Scrive il collegio (Raffaele Potenza, presidente, Paolo Amovilli, consigliere, Enrico Mattei, primo referendario, estensore): “Al riguardo è sufficiente rilevare che l’odierno ricorrente, in qualità di proprietario di immobile sito nel centro storico si trovi in una situazione sostanzialmente identica a quella del titolare di contratto di locazione, essendo entrambi in possesso di un diritto reale di godimento seppur in base a titoli diversi (la proprietà il primo e la locazione il secondo). Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la natura intrinseca del diritto reale di godimento in contestazione, imponga che le ordinanze comunali nn. 6 e 47 del 2015, lungi dall’essere annullate, debbano essere correttamente reinterpretate nel senso di consentire l’accesso alla ztl anche a chi sia titolare di tale diritto di godimento indipendentemente dal titolo (contratto o proprietà piena) su cui esso si fondi. Le ragioni che precedono impongono dunque l’accoglimento della domanda di annullamento del diniego impugnato per motivi aggiunti previo assorbimento delle altre censure proposte”. Vista comunque la singolarità della fattispecie controversa, pur accogliendo parzialmente il ricorso, i giudici hanno compensato tra le parti in causa le spese di giudizio.