Sette imprese turistiche precipitate in graduatoria, nel bando “Umbria aperta” dello scorso anno, per una errata interpretazione del bando a seguito di una falla nella piattaforma di Sviluppumbria per la presentazione delle domande.
È quello che hanno denunciato alcune imprese partecipanti all’iniziativa dello scorso anno e che ora hanno presentato un ricorso al Tar dell’Umbria per contestare la procedura che ha portato alla ‘degradazione’ delle domande in questione, precipitate in graduatoria.
Il fatto è questo. La Regione, tramite Sviluppumbria, lancia il bando “Umbria Aperta”, per il supporto a strutture ricettive fiaccate dal Covid. La procedura è quella dei cosiddetti ‘bandi a sportello’, quindi ordine determinato dalla tempestività di presentazione delle domande, tutte da far pervenire online, pena l’esclusione. Così almeno sembrerebbe. Le sette ricorrenti, infatti, si trovano di fronte alla mancanza di un upload per caricare una scheda tecnica richiesta e non inviano una parte della documentazione. Si vedono però recapitare successivamente la richiesta di integrazione di documenti e il preavviso di esclusione. Al ché integrano forniscono i documenti richiesti, ma alle domande viene assegnata una nuova ‘marcatura temporale’, facendole precipitare in fondo alla graduatoria.
Da qui le contestazioni delle strutture ricettive, finite davanti al Tar. Contestazioni che si riassumono in quattro macroaree: violazione ed eccesso di travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti; violazione delle disposizioni in materia di soccorso istruttorio; disparità di trattamento ed eccesso di illogicità manifesta.
Sviluppumbria si è difesa spiegando che, al riscontro dell’anomalia, erano state inserite adeguate spiegazioni nella parte relativa alle Faq del sito ed era corretta, per l’azienda, anche l’applicazione del ‘soccorso istruttorio’, nell’accettare le deduzioni e nel rideterminare la posizione in graduatoria. I ricorrenti invece contestano il fatto che le Faq non abbiano alcun valore giuridico e che doveva essere il bando a prevedere possibilità di invio alternativo. Comunque non viene ritenuta corretta la rideterminazione della posizione in graduatoria.
Sul tema dovrà ora esprimersi il Tar dell’Umbria. Nell’udienza chiamata a discutere sulla sospensiva, il tribunale amministrativo ha deciso di non accogliere l’istanza cautelare perché Regione e Sviluppumbria avevano annunciato il congelamento delle istruttorie e accantonato altre somme, quindi non ci sarebbe stato alcun pregiudizio grave e irreparabile. L’udienza nel merito invece si è svolta il 12 aprile e ora si è in attesa della sentenza.