Via libera pochi istanti fa dalla Camera dei deputati all’emendamento al decreto legge Gentiloni sul terremoto che riconosce il danno indiretto, dopo il parere favorevole che era stato espresso dalla Commissione ambiente. Nel mirino, però, c’è lo stanziamento previsto dal Governo – 23 milioni di euro – che secondo alcune forze di opposizione sono assolutamente pochi per soddisfare il fabbisogno delle attività economiche delle quattro regioni coinvolte (Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo).
Un altro emendamento – che è stato però respinto dall’aula – chiedeva di aumentare i fondi a disposizione. “Prevedere soltanto 23 milioni di euro per i danni indiretti – aveva spiegato Andrea Colletti del M5s – vuol dire in realtà che non si riuscirà realmente a rifondere coloro che hanno avuto danni. L’invito che facciamo al Governo è quindi di essere pronto ad inserire più fondi per aree che hanno subito danno diretti e indiretti”. La richiesta però non è stata accolta.
Ad essere approvato – con 423 voti favorevoli su 426 e 3 astenuti – è stato invece l’emendamento che istituisce l’art. 7-bis. Dopo l’approvazione del resto degli emendamenti e del testo della legge di conversione del decreto legge 8/2017 (discussione iniziata ieri) da parte della Camera dei deputati, il testo passerà poi all’approvazione del Senato.
Questo il testo dell’emendamento che inserisce il riconoscimento del danno indiretto nella legge.
1. Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Interventi volti alla ripresa economica). – 1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi dall’evento sismico nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2, nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, sono concessi alle medesime imprese contributi a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.
2. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo del contributi di cui al comma 1 e di riparto delle risorse tra le Regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa ivi indicato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla concessione dei contributi provvedono i vice Commissari.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell’articolo 50 del regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi del disposto del reg. CE 1407/2013.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
(modificato alle 19:40)