Cronaca

Terni, ordinanza pneumatici invernali o catene da neve dal 15 novembre

Scatterà il prossimo 15 novembre e durerà fino al 15 aprile del prossimo anno, l’obbligo di viaggiare su strada muniti di pneumatici invernali od avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli idonei ad affrontare adeguatamente e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali condizioni di ghiaccio o neve. Lo stabilisce, come ogni anno, il servizio viabilità della Provincia di Terni con un’ordinanza emessa dal direttore dell’area tecnica, Marco Serini, valida su tutte le strade regionali (ex statali) e provinciali di competenza dell’ente.

L’ordinanza riguarda tutte le situazioni in cui le basse temperature invernali possano creare condizioni di viabilità tali da non garantire la sicurezza senza il rispetto delle leggi vigenti. In queste situazioni i veicoli in transito sulle strade se sprovvisti di pneumatici invernali, di catene a bordo o di altri mezzi antisdrucciolevoli, possono, oltre essere causa essi stessi di incidenti, determinare ingombro o causare blocchi alla circolazione veicolare rendendo difficile gli interventi di eventuali mezzi di soccorso, di pubblica utilità, di sgombero neve o di spargimento di sale. L’ordinanza prevede anche che i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi possano circolare sulle strade solo in assenza di neve, ghiaccio o fenomeni nevosi in corso.

Gli pneumatici invernali che devono essere impiegati sono quelli conformi alla Direttiva Comunitaria 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero quelli che rispettano il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione. I dispositivi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono invece quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011. Sono ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M,N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002-Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l’impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n.58/71 prot. n.557/2174/D del 22/10/1971, emanata dal Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione Civile.

Tutti i conducenti di veicoli devono rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione, salvaguardando la sicurezza stradale. Gli automobilisti in transito sulle strade provinciali e regionali devono osservare prudenza nella guida, in particolare in caso di condizioni metereologiche avverse, con riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade anzidette e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, affinché sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Gli stessi automobilisti devono inoltre accertarsi, prima di mettersi in viaggio, dello stato di transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità, tramite i normali mezzi d’informazione. I conducenti di mezzi a motore non devono abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio ai mezzi di soccorso, ai mezzi spazzaneve e per ogni altro utente della strada.

L’ordinanza della Provincia interessa un totale di oltre 800 chilometri di strade fra provinciali e regionali.