Cronaca

Terni, ordinanza antialcol per Ognissanti | Multe ai trasgressori

Nuova ordinanza, firmata dal sindaco Leonardo Latini, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino che disciplina gli orari di vendita per asporto e le modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Il provvedimento dispone che nei giorni di venerdì e sabato compresi dal 31 ottobre al 24 novembre e nel giorno prefestivo e festivo della ricorrenza di Ognissanti (giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre 2019), è vietata la vendita per asporto di qualunque gradazione effettuata nelle aree e zone del centro storico delimitate dal perimetro di via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E. Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito;
dalle ore 22 alle ore  24 di giovedì 31 ottobre  e dalle ore 22 alle 24 dei giorni di venerdì e sabato ricompresi nel periodo dal 31 ottobre al 24 novembre 2019, per i titolari o i gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali; dalle ore 22 di venerdì alle ore 3 del sabato e dalle ore 22 di sabato alle 3 di domenica ricompresi nel periodo dal 31 ottobre al 24 novembre 2019, nonché dalle ore 22 di giovedì 31 ottobre alle ore 3 di venerdì 1° novembre 2019, dai titolari o dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande muniti della licenza compresi gli esercizi dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti.

Nel rispetto dell’art. 6, D.L. n. 117/2007, convertito con modificazioni con L. n. 160/2007, rimane consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione all’interno di pubblici esercizi e sulle rispettive aree o spazi pertinenziali regolarmente autorizzati. Gli esercenti sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza e devono adottare nei confronti degli avventori le necessarie misure di controllo, ponendo in essere ogni cautela possibile, e sono altresì invitati a rimuovere con sollecitudine, nel caso di servizio assistito al tavolo, i contenitori in vetro o lattina utilizzati per la somministrazione.
L’inosservanza dei divieti è punita con la sanzione amministrativa che va dagli 80 ai 480 euro.