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Terni, nuova ordinanza antialcol dal 5 aprile al 4 maggio

Il sindaco Leonardo Latini ha firmato la nuova ordinanza che tutela la tranquillità e il riposo dei residenti in alcune vie e piazze del centro cittadino e disciplina gli orari di vendita per asporto, nonché le modalità di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il provvedimento stabilisce che da venerdì 5 aprile a sabato 4 maggio, considerando anche le prossime festività pasquali, quelle del 25 aprile e del primo maggio e gli eventi che interesseranno la città sia per Umbria Jazz che per il Cantamaggio, è vietata la vendita per asporto di qualunque gradazione effettuata nelle aree e zone del centro storico delimitate dal perimetro di via Mazzini, Piazza Buozzi, via Castello, via Cerquetelli, rotonda R. Angelini, via Lungonera G. Cimarelli, rotonda dei Partigiani, via Guglielmi, via Vittime delle Foibe, rotonda Obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, via Annunziata, piazzale Briccialdi, via D. Giannelli, largo E. Ottaviani, Largo Micheli, via della Rinascita, via Battisti, piazza Tacito:
dalle ore 22 alle ore 24 nei giorni di venerdì 5 aprile e sabato 6, da venerdì 12 aprile a sabato 13, da giovedì 18 aprile a domenica 21, da mercoledì 24 aprile a sabato 27, da martedì 30 aprile a mercoledì primo maggio, da venerdì 3 maggio a sabato 4 per i titolari o i gestori di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio, incluse quelle su aree pubbliche, tramite distributori automatici od annesse ad attività artigianali;
dalle 22 alle 3 tra venerdì 5 aprile e sabato 6 aprile; tra sabato 6 aprile e domenica 7, tra venerdì 12 aprile e sabato 13, tra sabato 13 aprile e domenica 14, tra giovedì 18 aprile e venerdì 19, tra venerdì 19 aprile e sabato 20, sabato 20 aprile e domenica 21, tra domenica 21 aprile e lunedì 22, tra mercoledì 24 aprile e giovedì 25, tra venerdì 26 aprile e sabato 27, tra sabato 27 aprile e domenica 28, tra martedì 30 aprile e mercoledì primo maggio, tra venerdì 3 maggio e sabato 4 dai titolari e dai gestori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in cui si vieta la vendita per asporto e comunque secondo la tabella ripostata nell’ordinanza.
L’inosservanza dei divieti è punita con la sanzione amministrativa che va dagli 80 ai 480 euro.