Il decreto L.vo. 121 del 29 settembre 2013, ha introdotto importanti novità in materia di detenzione delle armi prescrivendo che i detentori sprovvisti di titolo autorizzativo (porto d’armi per uso caccia, difesa o tiro a volo), debbano produrre un certificato medico comprovante la idoneità psico-fisica prevista dall’art. 37 co. 7 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), rilasciato da un medico USL o Ufficio medico legale, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia.
Tale obbligo dovrà essere attuato entro e non oltre il 4 maggio 2015 mediante la presentazione del certificato presso l’Ufficio nel quale sono denunciate le armi (Questura, Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri).
DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO: tutti coloro che detengono armi sprovvisti di titolo autorizzatorio e che non hanno mai prodotto analogo certificato medico nei 6 anni precedenti alla data del 05 maggio 2015.
IN CASO DI INADEMPIENZA: dal 5 maggio 2015, a carico di chi non avrà ottemperato a tale obbligo sarà emessa una diffida a presentare il certificato medico previsto entro i 30 giorni successivi e quindi, se anche tale intimazione non avrà effetto, saranno attivate le procedure per vietare la detenzione delle armi possedute ed il ritiro delle stesse a cura della forza pubblica.