Il consiglio comunale ha approvato nella mattinata di oggi, 31 maggio, con 19 voti favorevoli e 8 contrari, la determinazione delle aliquote Imu per l’esercizio 2022, in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2022 dell’Ente.
In ottemperanza a quanto previsto dal testo unico degli enti locali in caso di enti dissestati, le aliquote Imu sono state riconfermate nella misura massima consentita 0.08 per cento, (inclusa la maggiorazione dello 0,06 per cento prevista dalla Legge 160/2019), così come stabilite nel 2018 dall’allora commissario straordinario con delibera non revocabile ed efficace per cinque anni dalla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.
La deliberazione approvata stabilisce inoltre che:
– l’unità immobiliare di proprietà di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, viene considerata comunque abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata. Tale agevolazione può essere applicata ad un’unica unità immobiliare;
– l’aliquota da applicare per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia è pari all’1,06 per cento.
Il gettito IMU stimato per l’anno 2022 è di 22.200.000 euro, a fronte di un incassato di 21.609.619 euro nel 2021.
0,6% – Abitazione principale o assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
0,1% – Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
0,06% – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; Immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da fabbricati ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati alla vendita, terreni agricoli e fabbricati classificati nel gruppo catastale D), come previsto dal comma 754.
1,12% – Unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione; Unità immobiliari locate con contratti di locazione a canone di libero mercato e comunque stipulati fuori dagli accordi stabiliti ai sensi della legge 09/12/1998 n.431, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431; Unità immobiliari ad uso abitativo che non sono state realizzate nell’ambito dei programmi triennali per l’edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale); Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (escluse le pertinenze dell’abitazione principale); Unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10; Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali B/1-B/2-B/3B/4-B/5-B/6-B/7