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Terni, Corte dei Conti “Ricorso del Comune infondato” | Decisione “a tutela dei cittadini”

Le Sezioni Riunite della Corte Dei Conti hanno reso noti i motivi del rigetto del ricorso presentato dal Comune di Terni contro la bocciatura del piano di riequilibrio finanziario presentato dall’ex assessore al Bilancio, Vittorio Piacenti D’Ubaldi.

Il collegio, composto dal presidente Giuseppina Maio, dai consiglieri Tommaso Brancato , Adelisa Corsetti, Oriana Calabresi (relatore), Marco Smiroldo, Donatella Scandurra e Pasquale Fava ha sentenziato il rigetto del ricorso presentato dal comune di Terni avverso la delibera della Sezione regionale di controllo per l’Umbria n. 83/PRSE/2017 del 20 luglio 2017, definendo il ricorso “infondato”.

Nel documento della Corte dei Conti c’è un’ampia trattazione di tutta la vicenda legata al piano di rientro pluriennale che la giunta Di Girolamo bis aveva formalizzato per evitare lo status di dissesto dell’Ente; la documentazione fornita dal Comune di Terni è stata attentamente esaminata dal collegio revisore che ha individuato ampi margini di criticità anche dopo l’integrazione degli atti formalizzata dall’Ente.

Un passaggio particolarmente interessante della sentenza:

 Tutto ciò proprio a tutela dei cittadini

“Il principio della tendenziale preferenza del piano di riequilibrio al dissesto poggia, però, sul presupposto che il piano di riequilibrio sia congruo e comunque potenzialmente sostenibile nel suo complesso.

Nella delibera de qua risultano specificati analiticamente e dettagliatamente tutti i motivi per i quali la Sezione regionale non ha ritenuto attendibile il Piano.

Tali motivi, peraltro, sono stati condivisi dalla Commissione che, nella relazione conclusiva, ha precisato: “Il Piano del Comune di Terni non appare del tutto conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti, ciò in quanto, dagli atti esaminati, emerge che il procedimento di realizzazione delle misure di risanamento si presenta ancora nelle fasi iniziali del cronoprogamma di realizzo”.

Con riferimento, poi, alle misure di risanamento adottate successivamente all’istruttoria della Commissione, delle quali la Sezione non avrebbe tenuto conto, il Collegio ha rilevato, al contrario, che le criticità rilevate non risultano superate né in sede istruttoria né in data successiva.

Nel caso in esame, alla problematica individuazione della durata del piano, corrisponde anche l’incertezza dell’anno al quale fare riferimento per la determinazione della massa passiva stessa.


Altri punti critici individuati dalla Corte dei Conti riguardano “l’erronea determinazione della Massa Passiva” e i debiti fuori bilancio del piano di riequilibrio

Al riguardo la Sezione ha dettagliatamente analizzato l’attività dell’Ente ed ha espresso riserve, condivise anche dal Collegio, sulla correttezza ed attendibilità della ricognizione dei debiti fuori bilancio operata dal Comune di Terni. In particolare, la Sezione ha affermato che “il mancato riconoscimento dei debiti nei tempi fissati dal precitato art. 194 TUEL, non ha consentito di verificare in concreto l’effettivo rispetto del relativo parametro di deficitarietà, negativamente attestato dall’Ente nella certificazione allegata ai rendiconti 2013-2015, ed anche in quello del 2016 aggiungendo che “Trattasi di accertamento che sarebbe stato oltremodo opportuno, posto che il Comune di Terni, almeno dal 2013, è incorso in quattro parametri di deficitarietà, così che il quinto ne avrebbe certificato il carattere “strutturale” (v. art. 242, comma 1, TUEL)”.

Ha aggiunto anche che alla data della deliberazione, per alcuni riconoscimenti di debiti, non erano stati conclusi accordi con i creditori, operazione essenziale per la “attendibilità del Piano di riequilibrio”, atteso che: “la mancata previsione e allegazione di un idoneo accordo con i creditori costituisce un indice di inattendibilità del Piano di riequilibrio” (v. Sezioni riunite, n. 10/QM/2014, id., n.  37/2014, richiamate da Sezione delle Autonomie, delibera n. 9/2017).

“Questo Collegiosi legge ancora nella sentenzacondivide le rigorose argomentazioni che hanno supportato la decisione della Sezione regionale in materia di debiti fuori bilancio,  contrariamente a quanto sostenuto dall’ente che, a sostegno della propria tesi afferma che, con nota del 14 luglio 2017 l’ente ha inviato una sintesi sulla situazione degli accordi sottoscritti con i creditori dalla quale si desume che il 50% dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano risultano maturati nei confronti di società partecipate al 100% dallo stesso Comune.  In particolare, giova ricordare che il regime dei crediti-debiti tra l’Ente e le sue partecipate è soggetto alla regola della “doppia asseverazione” che, alla data di predisposizione del Piano, risultavano carenti, così da mettere in dubbio l’attendibilità delle relative previsioni, come puntualmente osservato dalla Commissione”.