Terni

Terni, aspiranti docenti dichiarano il falso, esclusi dalle graduatorie di istituto

Aspiranti docenti con false attestazioni esclusi dalle graduatorie provinciali di istituto.

Docenti esclusi

L’ufficio scolastico provinciale di Terni, nella giornata di ieri, ha emesso un decreto di esclusione di aspiranti candidati a specifiche classi di concorso per le quali avevano fatto domanda di inserimento.

Il decreto

“è disposta l’esclusione dei candidati riportati nell’elenco allegato – parte integrante del presente provvedimento -, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata – si legge nella nota dell’Usp – per ogni candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; art. 2 – nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al d. lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web https://terni.istruzione.umbria.gov.it/ privo dell’allegato elenco; art. 3 – Lo scrivente Ufficio procederà a confermare l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione”.

Mancanza di requisiti

Secondo quanto accertato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, alcuni docenti avrebbero dichiarato di aver svolto servizio specifico che in realtà non è mai stato prestato. Per questo si aggiunge nel decreto: “fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”.