Terni

Terni, a San Valentino niente vetro | L’ordinanza

Con l’inizio degli eventi legati a San Valentino, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha disposto un’ordinanza anti vetro per la pubblica sicurezza, visto il massiccio afflusso di visitatori in città durante le celebrazioni del santo patrono di Terni. Secondo quanto si legge nell’ordinanza: “dal 05.02.2026 al 15.02.2026 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 06:00 del giorno successivo e, segnatamente nell’area ricompresa all’interno delle seguenti vie : Piazza Tacito, V.le Mazzini, Piazza Buozzi, Corso Vecchio, Via della Biblioteca, Via Carrara, Via Lungonera Cimarelli; Via Vittime delle Foibe, Corso del Popolo, Via dell’Annunziata, Piazza Briccialdi, Via Mirimao, Via Carducci, Via Botticelli, Piazza Dalmazia (compresa) Via della Vittoria, Via C. Battisti All. 1) e 2) nonché, in aggiunta
all’area di cui sopra, anche la via Carlo Nolè (area Caos) anche nei giorni venerdi, sabato e domenica; ;

Il giorno 14.02.2026 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 sul Viale Trento ove si svolgerà la tradizionale Fiera di San Valentino per la quale si prevede un considerevole afflusso di persone nelle seguenti aree e zone delimitate dalle seguenti vie e parchi ovvero: Via F. Turati, dal n. 74 al n. 84, spazio verde ricompreso tra i predetti civici e la Via degli Oleandri, V.le Trieste sino a Largo Paolucci, Largo Paolucci, Parco Le Grazie, Parco Myricae e Parco Emanuela Loi”.

Ordinanza anti vetro, le eccezioni

Ecco cosa vieta l’ordinanza:

  1. la detenzione di contenitori di vetro, ai fini dell’immediato consumo di bevande di
    qualsiasitipo;
  2. la vendita per asporto da chiunque effettuata di bevande di qualsiasi tipo in
    contenitoridi vetro. È comunque consentita la vendita di tali prodotti finalizzata all’ordinario
    approvvigionamento domestico, laddove i medesimi vengano collocati dall’esercente
    all’interno di buste di plastica, di pacchi o di imballaggi;
  3. la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da chiunque effettuata
    con le sole eccezioni di seguito riportate.
    I divieti di cui ai punti 2. e 3. della lettera B) si applicano nei confronti di qualsiasi titolare
    o gestore di attività commerciali legittimate alla vendita al dettaglio per asporto ed in particolare
    quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici, oltreché quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché eventi organizzati da associazioni senza fini di lucro, e presso circoli privati gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni a favore dei rispettivi associati, qualora consentiti dalla normativa emergenziale vigente.

Le eccezioni

La somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nei seguenti casi, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni di legge:

  • tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora
    consentito;
  • sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso
    a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i
    contenitori a tal fine utilizzati;
  • per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di
    bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali.