Il dirigente del Comune di Terni, Federico Nannurelli ha firmato la determina con la quale si stabilisce di “Annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il bando di gara, il disciplinare di gara e ogni atto consequenziale relativo alla procedura di Project Financing per la progettazione, realizzazione e gestione del Tempio Crematorio nel Comune di Terni”. Secondo quanto contenuto nel documento, la motivazione è da ricondurre da un parere di precontenzioso espresso dall’Anac che ha rilevato nel bando: “L’assenza di un “prezzo o costo fisso” predeterminato ex ante (quale tariffario vincolante o listino prezzi) non consente di applicare l’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’aggiudicazione basata esclusivamente su elementi qualitativi. La competizione avrebbe dovuto includere anche una componente economica valutabile, al fine di garantire la parità di trattamento e la concorrenza effettiva tra gli operatori”.
Tempio Crematorio, Comune annulla bando in autotutela
Il bando, che vale una concessione da circa 25 milioni di euro e un investimento stimato di oltre 4 milioni di euro, era stato oggetto di osservazioni da parte di alcuni operatori che avevano ravvisato alcuni errori materiali nella stesura sul disciplinare di gara. Nello specifico: “A seguito di verifica interna e segnalazione / riscontro – si legge nella determina – sono stati individuati alcuni errori materiali contenuti negli atti di gara, tali da richiedere una rettifica al fine di garantire chiarezza, correttezza e parità di trattamento tra gli operatori economici”.
La posizione del Comune
Il Comune di Terni per evitare possibili contenziosi, nonostante ritenga di aver agito in conformità della legge, ha deciso comunque di annullare il bando: “Nel caso di specie, il Comune di Terni aveva già definito ex ante un quadro tariffario fisso e vincolante, approvato nell’ambito del PFTE, vincolando ogni successiva fase della procedura – scrive Nannurelli – tuttavia, al fine di prevenire possibili contenziosi e di recepire in via prudenziale le osservazioni dell’ANAC, si ritiene opportuno procedere ad una riformulazione della lex specialis di gara, includendo un criterio economico relativo al rialzo della percentuale di canone concessorio annuo rispetto al 6,5% posto a base di gara, nel rispetto degli articoli
174, comma 3, 185 e 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023; l’attività amministrativa preordinata all’approvazione della procedura di gara era dunque pienamente coerente con la logica dell’art. 108, comma 5, basandosi su tariffe fissate e non modificabili dall’offerente”.