Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Lac, Lav, Lndc Animal Protection, Lipu, WWF Italia ed Enpa per l’abolizione ella deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 4714 del
14.7.2025 che autorizzava il prelievo in deroga di fringuello e storno.
Secondo il Tribunale amministrativo, la caccia in deroga prevista dalla Direttiva Uccelli “ha carattere eccezionale e non può essere interpretata in modo estensivo”. Possono essere disposte “solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti” e adeguatamente motivata dalle Regioni. E sulla quale il giudizio di Ispra non è “meramente consultivo”.
Il Tar ricorda che in base alla Direttiva Uccelli le deroghe “possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2”. Le deroghe di cui al comma 1 “sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. [..]”