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Tar annulla ordinanza anti-piccioni, “Necessario ricorrere a metodi ecologici”

Il Tar dell’Umbria ha ufficialmente annullato l’ordinanza 163 del 04.09.15, con la quale il Comune di Città di Castello consentiva, fino a pochi giorni fa, l’abbattimento dei piccioni.

La sentenza è arrivata dopo il ricorso presentato dall’associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Rizzato, che ha chiamato in causa, oltre all’Ente tifernate, anche la Federazione Italiana della Caccia (entrambi non costitutisi in giudizio).

L’ordinanza anti-piccioni, firmata lo scorso aprile dal sindaco Luciano Bacchetta, consentiva l’abbattimento di questi specifici volatili “con armi da fuoco e nei luoghi dove è consentita l’attività venatoria, al fine di tutelare i livelli igienico-sanitari e salvaguardare i beni culturali”.

Nella camera di consiglio di Perugia, il presidente Stefano Fantini, insieme ai consiglieri Massimo Santini e Paolo Amovilli, al contrario di quanto risultava nella suddetta ordinanza, hanno sottolineato che “i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica, in quanto vivono ‘in stato di libertà naturale’, risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992”.

A seguito di ciò il Tar ha dunque rilevato la “violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non è stata approntata la specifica procedura in essa prevista secondo cui, in prima battuta, è necessario il ricorso a ‘metodi ecologici’ di contenimento del fenomeno; soltanto una volta falliti questi tentativi è allora possibile, in seconda battuta, l’adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie preposte”.