Spoleto, via a “liberalizzazioni” attività commerciali e artigiane. Niente più imposizioni orari o chiusura settimanale - Tuttoggi.info

Spoleto, via a “liberalizzazioni” attività commerciali e artigiane. Niente più imposizioni orari o chiusura settimanale

Redazione

Spoleto, via a “liberalizzazioni” attività commerciali e artigiane. Niente più imposizioni orari o chiusura settimanale

Gio, 14/06/2012 - 08:01

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Jac. Bru.

Spoleto si adegua alle “liberalizzazioni”. Con l’ordinanza dirigenziale n. 224 emanata l’11 giugno scorso, il Comune ha stabilito le nuove regolamentazioni degli orari delle attività commerciali ed artigianali e dei pubblici esercizi, revocando le precedenti ordinanze sul tema (la 640 del 29/12/2012 e la 16/SUIC del 18/12/2008) e specificando anche le sanzioni che verranno applicate ai contravventori.

Commercio al dettaglio e somministrazione alimenti e bevande – Liberalizzazione completa per questo genere di attività, che non saranno più vincolate al rispetto di alcun orario di apertura o chiusura, né tantomeno alla chiusura infrasettimanale o nei giorni festivi (anche in occasione delle festività cosiddette “speciali”). Resta però obbligatorio segnalare al Comune e al pubblico, mediante appositi cartelli, gli orari scelti e gli eventuali turni di chiusura, che possono variare con cadenza non inferiore a 30 giorni. L’orario di apertura deve essere inoltre rispettato alla lettera: sono quindi vietate l’apertura anticipata o la chiusura posticipata rispetto a quanto segnalato ad avventori e autorità. Infine, alle attività svolte all’interno di altri esercizi che non abbiano un ingresso indipendente da questi ultimi è fatto obbligo di seguire l’orario principale.

Sale giochi – Fermo restando l’obbligo di comunicare l’orario di apertura scelto all’Ufficio Commercio del Comune ed esporlo sia all’interno che all’esterno del locale, le sale giochi non possono operare in completo regime “liberalizzato”. Possono infatti rimanere aperte dalle 08.00 alle 02.00 nei giorni feriali, fino alle 03.00 in quelli prefestivi e festivi. Solo in occasioni di particolari manifestazioni serali e notturne in città le sale giochi possono rimanere aperte oltre gli orari canonici. In ogni caso però, dopo l’orario di chiusura nessun avventore deve rimanere per nessun motivo all’interno del locale.

Altre attività – Per quanto riguarda le attività artigianali, la maggior parte di queste non viene interessata dalle “liberalizzazioni” di turni e orari di lavoro. Casi particolari sono costituiti da quelle di tipo alimentare e dalle gelaterie, pizzerie, pasticcerie, rosticcerie, esercizi gastronomici e specializzati nella vendita di bevande che svolgano l’attività in maniera esclusiva e specializzata, che hanno la possibilità di vendere al pubblico dalle 7.00 alle 24.00, senza alcun obbligo di chiusura nei festivi. I forni, altra categoria “particolare”, possono effettuare attività di vendita a partire dalle 4.00, mentre i negozi di “Pasta fresca” possono rimanere aperti nelle mattine di qualsiasi giorno festivo. Infine, le attività artigianali poste all’interno di un centro commerciale dovranno seguire tassativamente gli orari di quest’ultimo.

Pubblica sicurezza e sanzioni – Benché abbia deciso di liberalizzare l’attività degli esercizi di somministrazione, il Comune, qualora si presentino motivi di pubblica sicurezza, connessi in particolare al consumo di alcolici, ha la facoltà di limitare gli orari di apertura dei locali con specifici provvedimenti. Sempre legata ai già citati motivi di sicurezza, inoltre, è la scelta di vietare la vendita a domicilio oltre le ore 20. Sono di varia natura le violazioni punite dalla legge. Dalla mancata comunicazione al Comune e al pubblico degli orari e dei turni al mancato sgombero dei locali al momento della chiusura. In linea generale, l’ordinanza prevede sanzioni da 25 a 500 euro per chi dovesse violare le disposizioni, aggiungendo la sospensione della licenza da 3 a 30 giorni per i titolari di sala giochi che dovessero non ottemperarle per più di una volta nello stesso mese.

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