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Spese di rappresentanza: cosa sono, quanto e come si deducono

Ci sono novità in arrivo in materia di spese di rappresentanza. Come usualmente accade in materia fiscale e previdenziale la normativa si succede incessantemente ed è per questo necessario correre dietro alle continue novità. Si considerano spese di rappresentanza tutte quelle spese, sostenute e documentate, “per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”.(comma 1 D.M. 19/10/2008).

Gratuità , congruità ed inerenza sono quindi gli elementi fondamentali che contraddistinguono tali spese insieme all’aspetto di “pubbliche relazioni” che consentono di estendere le spese di rappresentanza non solo nei confronti dei propri clienti ma anche nei confronti di soggetti presso cui l’impresa ha interesse ad instaurare o intrattenere rapporti, quindi spese che non necessariamente devono avere una correlazione con i ricavi.
Dal punto di vista della deducibilità fiscale, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura percentuale a scaglioni in base ai proventi e ricavi conseguiti dalla “gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta”.
I limiti di deducibilità ( che costituiscono il plafond) sono:

  • 1,3% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro
  • 0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
  • 0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Sono considerate spese di rappresentanza:

  • le spese relative a viaggi turistici in occasione dei quali si svolgono attività promozionali relative a beni, prodotti o servizi , oggetto dell’attività dell'impresa;
  • le spese relative a feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di altre festività o in occasione di inaugurazioni di nuove sedi, uffici e mostre od eventi simili in cui sono esposti i beni e/o servizi dell’impresa;
  • le spese per beni o servizi erogati o distribuiti gratuitamente purché “inerenti” all'attività dell'impresa.

Tutte queste spese sono sottoposte ad obblighi documentali ben precisi: generalità degli ospiti, luogo, durata, natura dei costi e della manifestazione/evento (eventuali depliant).

Sono considerate spese di rappresentanza anche le spese sostenute per prestazioni alberghiere, per somministrazioni di alimenti e bevande, le spese di ospitalità per i clienti, purché abbiano la caratteristica di ”pubbliche relazioni” (sono soggetti agli stessi obblighi documentali), ma a differenza delle altre tipologie di spesa, la loro deducibilità fiscale è limitata al 75%.

Anche gli omaggi, gadget e beni distribuiti gratuitamente di valore unitario inferiore a € 50,00 sono considerati come spese di rappresentanza ma non rientrano nel plafond dei limiti di deducibilità sopra illustrati, in quanto sono deducibili al 100%. Quindi dal punto di vista delle imposte dirette le spese di rappresentanza sono deducibili al 100% fatta eccezione per le spese di vitto e alloggio in genere e spese di vitto e alloggio per ospitalità dei clienti che invece sono deducibili al 75%.

Gli omaggi – Per quanto riguarda gli omaggi aziendali il discorso è un po’ più complesso. Una prima suddivisione deve essere fatta a seconda se il bene distribuito gratuitamente rientri nell’attività d’ impresa oppure no. Il caso più frequente che interessa soprattutto il periodo natalizio, è quello relativo agli omaggi (non legati in alcun modo all’attività d’impresa).L’art.108 del Tuir afferma che sono “totalmente deducibili le spese relativi ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €. 50,00”. Quindi tutti gli omaggi natalizi erogati alla clientela, ma estranei all’attività propria dell’impresa sono totalmente deducibili, mentre se superano tale limite rientrano nel plafond delle spese di rappresentanza e quindi con una deducibilità legata percentualmente ai ricavi.

Un ulteriore caso che può interessare il periodo natalizio è quello relativo agli omaggi ai dipendenti.Tali spese non sono considerate spese di rappresentanza, in quanto manca il presupposto dell’inerenza e pertanto risultano totalmente indetraibili ai fini IVA, mentre dal punto di vista dei costi sono totalmente deducibili. In capo al dipendente bisogna puntualizzare che tutte le liberalità che il dipendente riceve nel corso del periodo d’imposta considerato non concorrono a formare reddito purché le stesse non superino la soglia di €.258,23. Quindi omaggi, liberalità varie,come fringe benefit, assicurazioni, ecc, non devono superare complessivamente il limite di €. 258,23 per non formare reddito.

L'IVA – Più complessa è invece la disciplina Iva delle spese di rappresentanza. Sono detraibili le spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre fiere ed eventi simili ed e le spese di vitto e alloggio per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori. Per quanto riguarda la detraibilità dell’ IVA, il DPR 633/1972 all’art.19-bis1 lettera h afferma che “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a €. 25,82”.Quindi costi detraibili al 100% fino ad €. 50,00, Iva detraibile al 100% fino ad €. 25,82 al di sopra di tale importo Iva completamente indetraibile.

Per quanto riguarda i professionisti le spese di rappresentanza di qualsiasi tipo sono deducibili nel limite del 1% dei compensi percepiti nel periodo di riferimento; per quanto riguarda l’Iva rientrano nella prima casistica, non potendo il professionista produrre o commercializzare alcun bene.

Invece se il bene oggetto dell’omaggio è prodotto o commercializzato dall’impresa, l’IVA è sempre detraibile mentre le spese sono deducibili integralmente fino a €.50,00 dopo di che entrano nel plafond delle spese di rappresentanza. In questo caso infatti l’omaggio è in tutto e per tutto una cessione e come tale deve essere emessa autofattura o fattura; nel caso in cui in sede di acquisto non sia stata detratta l’Iva, tali obblighi contabili non sussistono.

Annalisa Angeli // CDL in Todi