Raggiunta l’intesa su una serie di Ordinanze che regolano importanti scadenze della ricostruzione pubblica e la modalità di erogazione dei pagamenti delle opere delle Ordinanze speciali in deroga.
La Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto negli ultimi giorni l’intesa su una serie di Ordinanze che regolano importanti scadenze della ricostruzione pubblica e la modalità di erogazione dei pagamenti delle opere delle Ordinanze speciali in deroga.
Nuove scadenze per la ricostruzione pubblica
I termini per l’’affidamento di lavori con importi inferiori a 53 milioni, esclusi i beni culturali per importi superiori a 500mila euro e i termini per l’affidamento di lavori su beni culturali per importi superiori a 500mila euro e lavori con importi superiori a 53 milioni, sono stati modificati. In particolare, il termine del 31/12/2023 è stato spostato al 31/03/2024 e quello del 31/03/2024 slitta al 31/05/2024. Prorogato anche il termine per l’applicazione di specifici prezzari nei progetti di ricostruzione, che viene spostato al 31 dicembre 2024.
Nuove modalità di liquidazione per i lavori delle Ordinanze Speciali
L’ordinanza stabilisce nuove moda-lità di trasferimento fondi per le opere delle Ordinanze speciali in deroga: il 20% iniziale per la progetta-zione e l’avvio lavori, ulteriori 30% dopo l’avvio e un altro 30% post-verifiche. Il saldo viene erogato dopo il collaudo.
Il Commissario Castelli ha dichiarato: “Le nuove ordinanze segnano un ulteriore passo nella semplifica-zione che stiamo mettendo in atto da un anno, e che ha permesso di assistere a un deciso cambio di passo nella ricostruzione nei territori del cratere. Per questo desidero ringraziare le Regioni e gli USR che con la loro attenta collaborazione rendono possibile un costante miglioramento delle norme. Il riordino delle sca-denze e delle procedure è un elemento chiave per rendere la ricostruzione più efficace ed efficiente, così come una migliore gestione delle risorse”.