Chi beneficia dell’assistenza (Cas/Sae) deve, entro il 15 dicembre, presentare almeno la manifestazione di volontà a richiedere il contributo
Relativamente alle domande per i danni lievi, l’Ordinanza 121/2020 prevede un’ultima possibilità di recuperare le istanze rigettate o archiviate dagli Uffici Speciali della Ricostruzione (USR).
In particolare l’Ordinanza stabilisce che le domande di danno lieve presentate entro i termini, oggi scaduti, ma incorse in provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione da parte degli USR prima del 22 ottobre 2021 (data di pubblicazione dell’Ordinanza), possano essere integrate con le informazioni necessarie a superare i motivi del precedente diniego entro il termine massimo del 31 dicembre 2021, seguendo le procedure previste dall’Ordinanza 100.
Le domande di contributo ritenute inammissibili, archiviate o rigettate dopo il 22 ottobre ed entro il 31 dicembre 2021, potranno invece essere integrate, sempre secondo le procedure dell’Ordinanza 100, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell’USR.
Entro il 31 dicembre 2021 dovranno inoltre essere presentate le richieste di danno lievi non formalizzate per causa di forza maggiore o per comprovato documentato impedimento.
Scadenza in vista anche per i residenti beneficiari dell’assistenza (Cas/Sae) che entro il 15 dicembre dovranno presentare almeno la manifestazione di volontà a richiedere il contributo, pena la decadenza del diritto al contributo stesso.
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