Sesso in carcere per i detenuti degli istituti di Terni e Parma, la notizia è stata pubblicata da Il Resto del Carlino. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, le porte del carcere si sono aperte alle compagne dei detenuti in un contesto di intimità, senza la sorveglianza della polizia penitenziaria, così come stabilito da una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di affettività nei carceri, norma che è in vigore nelle case circondariali italiane. Dal 26 gennaio 2024 la Corte ha ritenuto illegittima una parte dell’art.18 dell’ordinamento carcerario che impone gli incontri tra detenuti e visitatori “sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia”. Per la Corte Costituzionale i casi andrebbero valutati singolarmente e, qualora si presentasse una situazione conforme a tutte le altre norme, il carcere avrebbe l’obbligo di garantire al detenuto incontri intimi col partner. Proprio da un reclamo formalizzato dagli avvocati, prima un detenuto di Terni, poi uno di Parma, hanno ottenuto il permesso per un incontro con la propria partner senza custodia della Polizia penitenziaria.
Sesso in carcere per detenuti, rispettata la Costituzione
La sentenza della Corte Costituzionale non abolisce o abroga di fatto l’articolo 18 dell’ordinamento carcerario, ma invita le autorità competenti a tener conto e valutare le singole istanze dei detenuti caso per caso, nel rispetto degli articoli 3 e 27 (comma 3) della Costituzione che disciplinano le libertà individuali. Sempre secondo la Corte, inoltre, il divieto di affettività intima all’interno del carcere, oltre ad essere già garantito in molti altri paesi dell’Unione, come riporta “Il Post”, contrasta: “con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), a cui l’Italia aderisce. L’articolo 8 dispone il rispetto alla vita privata e familiare delle persone e dice che non può essere violato da un’autorità pubblica, a meno che non sia previsto dalla legge e sia necessario alla pubblica sicurezza”.
Esclusi il 41-bis e il 14-bis
Nella sentenza la Corte ha comunque specificato che sono esclusi i regimi detentivi afferenti agli articoli 41-bis (‘carcere duro’) e 14-bis, che riguardano sorveglianza speciale e prevedono precise restrizioni per detenuti che hanno commesso crimini particolarmente gravi.