Il Lecco può giocare tra i cadetti, respinto il ricorso del Perugia. E quello della Reggina, che sparisce dai professionisti
Il Consiglio di Stato, conferma il giudizio del Tar: Lecco in B, respinti i ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia, con i calabresi che spariscono dal calcio professionistico. Nella mattinata di mercoledì i giudici dell’appello amministrativo hanno pubblicato prima la sentenza con cui sono stati respinti i ricorsi presentati per ribaltare il giudizio del Tar da parte del Perugia e del Foggia. Poi è arrivato anche il verdetto che condanna la Reggina, dando il via libera alla riammissione del Brescia in B.
La sentenza
Questo il giudizio del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal Perugia:
“Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di
inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse
alla sentenza impugnata.
- Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di
chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di
forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione
ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali,
indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione
certa.
18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di
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Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica
come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno
e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva
alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.
18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al
Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non
consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la
documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato.
Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente
ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile,
il 15 giugno il Lecco era da escludere.
18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era
quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva
maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio
inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non
aveva fatto pervenire nulla.
18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di
rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20
giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.
18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca
logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità
del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere
su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della
sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza
avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso
per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli
argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante
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e che viceversa la parte aveva invece effettuato. - Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento
manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto
impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto
con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei
canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto
fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a
disputare le partite della categoria superiore.
19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare
uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la
categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già
solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del
percorso seguito nella sentenza.
19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via
interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di
oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza
avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente
determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei
comuni canoni di logicità e congruità dei termini.
19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe
potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di
forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto
cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche
con la maggiore diligenza possibile.
19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere
uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui
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gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto
comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di
avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi
fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della
rimessione in termini. - Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco
avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la
Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle
Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali
situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che
nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il
TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla
soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente
pervenire in via meramente interpretativa.
20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno
di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e
che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse
non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino
all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un
operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).
20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva
denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere
disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati
dalla Commissione.
20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale
“Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B
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2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II
“Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che,
circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto
integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema
dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del
20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale
ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio
“Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla
(infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco
v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna
integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.
20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina
di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di
domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa
inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno.
Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato
infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di
sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga
solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “RigamontiCeppi”.
20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del
ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore),
anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa
per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove
dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione
dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni
intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il
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termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due
dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il
primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti
deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che,
a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato
dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione
negoziale non basterebbe.
20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni
rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura
sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o
alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma
avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi
adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in
cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la
Serie B. - Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
- Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa
ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione
necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in
particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali). - Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come
è stato descritto nell’atto di appello.
23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della
vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il
23 giugno 2023.
23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio
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Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere
favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio
Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023
rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte
della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza
delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a
promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato
termine”.
23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo
Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata
individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si
legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede
l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla
Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno
individuati dal Manuale delle Licenze”.
23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in
diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si
percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non
c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei
confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna
inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in
appello).
23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo
dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro
non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento,
appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria
(in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza
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(enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di
scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale
interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole.
Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un
agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può
aver voluto una norma assurda.
23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente
alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in
modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
a) che – con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione – non si
è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di
principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica
e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno
2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei
play off in data 11 giugno 2023;
c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone
della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini
perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di
un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società. - Premono ulteriori considerazioni.
24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco
Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che
è ampiamente condivisa dal Collegio.
24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da
tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della
colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà
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dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in
presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si
comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto
penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335
che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle
scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto
noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo
sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il
termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si
poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente.
L’esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la
cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce
delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della
situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo
precisare che l’inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda
le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè
di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe
un’ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il
ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente
possibile esigere un comportamento differente. - In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la
complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di
un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita
disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al
Campionato di Serie B 2023/2024.
25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.
a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un
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termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in
termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni
eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del
termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi
eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo
amministrativo);
b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare
anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto
all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un.,
1.2.2022 n. 3057);
c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di
causa:
- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al
campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n.
66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e
approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato
di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data
11.6.2023; - la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al
campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata
nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del
campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il
deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al
termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di
detta documentazione; - con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle
partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del
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18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno; - per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe
conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in
data 18.6.2023; - il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per
l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di
domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la
nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che
l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della
FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo
sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di
ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei
termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la
ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la
società era in possesso del relativo titolo sportivo; - all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non
è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i
futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle
tempistiche stabilite dal manuale delle licenze; - in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite
di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha
resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo
dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata
abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato
di serie B per completare gli adempimenti necessari; - in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella
impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il
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termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai
requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato
di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al
15.6.2023, il necessario titolo sportivo; - il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5
giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione
depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio
Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri
infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023; - neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse
pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della
finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non
costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente
esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e
ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il
conseguimento del titolo sportivo; - neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale
delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e
del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o
entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite
di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta
impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata
vincitrice dei play off; - il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play
off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze,
avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile
osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società
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calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga
del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento
suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a
partecipare al campionato di serie B.
- Non meno infondato è il secondo motivo di appello che si profonde in
una lunga quanto infondata dissertazione circa un, come già precisato,
inesistente intervento manipolativo della sentenza impugnata; la sentenza
non ha fatto altro che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da
un dato di fatto, sopra ampiamente descritto, vale a dire lo spostamento
delle date degli incontri dei play off di Lega Pro.
26.1. Non può che convenirsi, in particolare, con quanto affermato dalla
difesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a pagina 11 della
memoria depositata il 16 agosto 2023, laddove si legge: “Aspetto sul quale
si fonda la pronuncia del TAR è quello riferito ad un principio di carattere
generale che deve trovare applicazione nel caso che occupa, ovvero quello
della ragionevolezza del termine assegnato ad un soggetto interessato a
conseguire un bene della vita (in questo caso la partecipazione al
campionato ottenuta tramite merito sportivo): il Lecco è stato chiamato a
disputare l’ultimo incontro dei “play off” organizzati dalla Lega Pro per la
promozione in serie B solamente il 18 giugno 2023, cioè meno di 48 ore
prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione della
domanda di ammissione al campionato di serie B”. - Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni finora ampiamente
esposte, tenuto conto che gli argomenti ivi contenuti sono sostanzialmente
ripetitivi di quelli esposti nei motivi precedenti. - Per le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va
confermata la sentenza impugnata”.