Serie B, ricorsi respinti, il Consiglio di Stato conferma il giudizio del Tar: la sentenza

Serie B, ricorsi respinti, il Consiglio di Stato conferma il giudizio del Tar: la sentenza

Massimo Sbardella

Serie B, ricorsi respinti, il Consiglio di Stato conferma il giudizio del Tar: la sentenza

Mer, 30/08/2023 - 11:56

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Il Lecco può giocare tra i cadetti, respinto il ricorso del Perugia. E quello della Reggina, che sparisce dai professionisti

Il Consiglio di Stato, conferma il giudizio del Tar: Lecco in B, respinti i ricorsi di Reggina, Perugia e Foggia, con i calabresi che spariscono dal calcio professionistico. Nella mattinata di mercoledì i giudici dell’appello amministrativo hanno pubblicato prima la sentenza con cui sono stati respinti i ricorsi presentati per ribaltare il giudizio del Tar da parte del Perugia e del Foggia. Poi è arrivato anche il verdetto che condanna la Reggina, dando il via libera alla riammissione del Brescia in B.

La sentenza

Questo il giudizio del Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal Perugia:

“Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di
inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse
alla sentenza impugnata.

  1. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
    18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di
    chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di
    forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione
    ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali,
    indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione
    certa.
    18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di
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    Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica
    come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno
    e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva
    alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.
    18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al
    Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non
    consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la
    documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato.
    Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente
    ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile,
    il 15 giugno il Lecco era da escludere.
    18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era
    quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva
    maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio
    inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non
    aveva fatto pervenire nulla.
    18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di
    rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20
    giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.
    18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca
    logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità
    del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere
    su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della
    sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza
    avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso
    per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli
    argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante
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    e che viceversa la parte aveva invece effettuato.
  2. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
    19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento
    manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto
    impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto
    con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei
    canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto
    fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a
    disputare le partite della categoria superiore.
    19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare
    uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la
    categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già
    solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del
    percorso seguito nella sentenza.
    19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via
    interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di
    oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza
    avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente
    determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei
    comuni canoni di logicità e congruità dei termini.
    19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe
    potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di
    forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto
    cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche
    con la maggiore diligenza possibile.
    19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere
    uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui
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    gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto
    comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di
    avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi
    fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della
    rimessione in termini.
  3. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
    20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco
    avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la
    Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle
    Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali
    situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che
    nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il
    TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla
    soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente
    pervenire in via meramente interpretativa.
    20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno
    di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e
    che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse
    non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino
    all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un
    operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).
    20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva
    denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere
    disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati
    dalla Commissione.
    20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale
    “Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B
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    2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II
    “Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che,
    circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto
    integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema
    dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del
    20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale
    ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio
    “Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla
    (infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco
    v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna
    integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.
    20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina
    di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di
    domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa
    inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno.
    Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato
    infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di
    sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga
    solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “RigamontiCeppi”.
    20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del
    ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore),
    anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa
    per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove
    dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione
    dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni
    intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il
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    termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due
    dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il
    primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti
    deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che,
    a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato
    dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione
    negoziale non basterebbe.
    20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni
    rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura
    sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o
    alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma
    avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi
    adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in
    cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la
    Serie B.
  4. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
  5. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa
    ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione
    necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in
    particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali).
  6. Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come
    è stato descritto nell’atto di appello.
    23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della
    vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
    23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il
    23 giugno 2023.
    23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio
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    Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere
    favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio
    Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023
    rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte
    della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza
    delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a
    promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato
    termine”.
    23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo
    Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata
    individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si
    legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede
    l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla
    Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno
    individuati dal Manuale delle Licenze”.
    23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in
    diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si
    percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non
    c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei
    confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna
    inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in
    appello).
    23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo
    dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro
    non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento,
    appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria
    (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza
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    (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di
    scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale
    interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole.
    Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un
    agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può
    aver voluto una norma assurda.
    23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente
    alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in
    modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
    a) che – con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione – non si
    è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di
    principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
    b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica
    e di buona fede – ossia ragionevole – che i termini del 15 e del 20 giugno
    2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei
    play off in data 11 giugno 2023;
    c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone
    della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini
    perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di
    un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.
  7. Premono ulteriori considerazioni.
    24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco
    Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che
    è ampiamente condivisa dal Collegio.
    24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da
    tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della
    colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà
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    dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in
    presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si
    comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto
    penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335
    che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle
    scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto
    noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo
    sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il
    termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si
    poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente.
    L’esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la
    cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce
    delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della
    situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo
    precisare che l’inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda
    le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè
    di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe
    un’ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il
    ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente
    possibile esigere un comportamento differente.
  8. In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la
    complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di
    un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita
    disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al
    Campionato di Serie B 2023/2024.
    25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.
    a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un
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    termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in
    termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni
    eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del
    termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi
    eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo
    amministrativo);
    b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare
    anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto
    all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un.,
    1.2.2022 n. 3057);
    c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di
    causa:
  • il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al
    campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n.
    66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e
    approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato
    di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data
    11.6.2023;
  • la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al
    campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata
    nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del
    campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il
    deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al
    termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di
    detta documentazione;
  • con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle
    partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del
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    18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;
  • per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe
    conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in
    data 18.6.2023;
  • il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per
    l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di
    domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la
    nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che
    l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della
    FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo
    sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di
    ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei
    termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la
    ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la
    società era in possesso del relativo titolo sportivo;
  • all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non
    è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, – e resta auspicabile per i
    futuri campionati – un aggiornamento in funzione di coordinamento delle
    tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;
  • in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite
    di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha
    resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo
    dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata
    abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato
    di serie B per completare gli adempimenti necessari;
  • in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella
    impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il
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    termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai
    requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato
    di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al
    15.6.2023, il necessario titolo sportivo;
  • il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5
    giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione
    depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio
    Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri
    infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;
  • neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse
    pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della
    finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non
    costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente
    esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e
    ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il
    conseguimento del titolo sportivo;
  • neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale
    delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e
    del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o
    entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite
    di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta
    impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata
    vincitrice dei play off;
  • il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play
    off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze,
    avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile
    osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società
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    calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga
    del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento
    suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a
    partecipare al campionato di serie B.
  1. Non meno infondato è il secondo motivo di appello che si profonde in
    una lunga quanto infondata dissertazione circa un, come già precisato,
    inesistente intervento manipolativo della sentenza impugnata; la sentenza
    non ha fatto altro che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da
    un dato di fatto, sopra ampiamente descritto, vale a dire lo spostamento
    delle date degli incontri dei play off di Lega Pro.
    26.1. Non può che convenirsi, in particolare, con quanto affermato dalla
    difesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a pagina 11 della
    memoria depositata il 16 agosto 2023, laddove si legge: “Aspetto sul quale
    si fonda la pronuncia del TAR è quello riferito ad un principio di carattere
    generale che deve trovare applicazione nel caso che occupa, ovvero quello
    della ragionevolezza del termine assegnato ad un soggetto interessato a
    conseguire un bene della vita (in questo caso la partecipazione al
    campionato ottenuta tramite merito sportivo): il Lecco è stato chiamato a
    disputare l’ultimo incontro dei “play off” organizzati dalla Lega Pro per la
    promozione in serie B solamente il 18 giugno 2023, cioè meno di 48 ore
    prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione della
    domanda di ammissione al campionato di serie B”.
  2. Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni finora ampiamente
    esposte, tenuto conto che gli argomenti ivi contenuti sono sostanzialmente
    ripetitivi di quelli esposti nei motivi precedenti.
  3. Per le ragioni esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va
    confermata la sentenza impugnata”.
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