Battute finali per il caso del Mostro delle Mura, alias Palazzo della Posterna, almeno per il processo di primo grado. La costruzione, come si ricorderà, riguarda la realizzazione di un parcheggio della mobilità alternativa e due stabili ad uso residenziale-commerciale. Ieri il giudice Alberto Avenoso ha depositato le motivazioni della sentenza che chiariscono le responsabilità in seno a questa vicenda di abusivismo edilizio. 30 pagine con le quali il magistrato ha di fatto accolto la tesi dell’accusa affidata al pm Federica Albano. Un dispositivo che, alle condanne penali e di risarcimento, prevede anche l’abbattimento di una parte dello stabile di via della Posterna. Almeno 9mila dei 15mila metri cubi costruiti.
Per il giudice i tecnici, quali esperti del settore, non potevano ignorare che l’edificabilità di quei palazzi fosse in contrasto con i vincoli della zona, classificata come centro storico. Un permesso a costruire “macchiato” di illecito, non solo per la mancata previsione, nelle fasi iniziali, della realizzazione residenziale, ma anche perché il calcolo dell’indice di edificabilità doveva essere conteggiato solo sull’area ‘privata’ (e non anche su quella pubblica): un conteggio, che di fatto, secondo la sentenza, ha quasi triplicato l’indice di edificabilità, passato da 2.92 metri cubi/metri quadrati, a 7.5 mc/mq.
Il giudice Avenoso ha posto poi l’attenzione anche su quei primi due progetti che ricevettero il parere negativo della Soprintendenza: una situazione che avrebbe dovuto, già in partenza, far emergere qualche sospetto sul progetto di costruzione, almeno per com’era stato concepito.
Solo di fronte al terzo progetto la Soprintendenza avrebbe rilasciato il parere favorevole, anche se la riduzione della volumetria era pressochè irrisoria (appena 700mc su 15mila). Nel dispositivo, il giudicante sottolinea anche alcune anomalie, come quella dell’architetto che, pur avendo partecipato alla stesura del Progetto generale di mobilità alternativa (Spoleto Città aperta all’uomo), sarebbe poi divenuto responsabile dei lavori della Posterna: una situazione penalmente irrilevante, per il giudice. Come pure per la legge professionale, visto che quella consulenza era stata prestata più di 5 anni prima dell’incarico di direttore dei lavori. Le motivazioni hanno già sollevato aspre critiche, come quella del costruttore Valentini (vedi articolo correlato). Tutti i condannati avevano comunque già annunciato il ricorso in appello.
(F.T.)
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