Spoleto

Sentenza choc, Corte Costituzionale boccia PRG “Norma regionale è incostituzionale” | Comune a rischio?

E’ una sentenza choc quella pubblicata il 27 luglio dalla Corte Costituzionale che ha bocciato l’intero PRG del Comune di Spoleto, su cui pendevano già due giudizi negativi di Tar Umbria e Consiglio di Stato aggirati (pardon, sanati) da un comma che la Regione dell’Umbria aveva in extremis inserito nella Legge regionale 5/2014 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese − Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) e i forti dubbi di legittimità costituzionale della stessa pronunciati dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria.

La sentenza è la 164/2023 (Relatore Filippo Patroni Griffi) decisa lo scorso 6 giugno ma pubblicata, e notificata alle parti, giovedì pomeriggio sul sito della Corte presieduta dalla Presidente Silvana Sciarra.

Una vicenda annosa e complessa, fatta a suon di carte bollate – come dimostrano le ben 26 pagine di cui si compone il dispositivo del palazzo della Consulta – su cui alla fine ha avuto ancora una volta ragione l’avvocato Massimo Marcucci del foro di Spoleto che difendeva le ragioni di alcuni proprietari di terreni.

La vicenda del Piano regolatore di Spoleto gà boccato

Proviamo a ripercorrere l’affaire che, oltre ad interessare, direttamente o indirettamente le ultime 5 amministrazioni comunali (dal Brunini 2 all’attuale Sisti), rischia di compromettere la stabilità, anche finanziaria, municipale e forse non del solo Comune di Spoleto.

Tutto ruota intorno alla mancata microzonazione sismica, di competenza dell’Ufficio del genio civile, che il Comune di Spoleto aveva sostituito con uno studio geologico “in prospettiva del rischio sismico ed idrogeologico” (così il Tar dell’Umbria).

Il Prg era stato approvato nel 2003 e definitivamente adottato nel 2008. Nei sei anni successivi (fino all’aprile 2014) si registrano le due sentenze dei giudici amministrativi, cui si rivolgono con successo alcuni proprietari i cui terreni, già ritenuti edificabili, erano stati declassati ad agricoli. Ma non solo. Sotto il profilo tributario – da qui i più “recenti” ricorsi alle Commissioni tributarie provinciale e regionale – si registrano proprietari che si ritrovano i propri terreni da agricoli a edificabili su cui dovranno pagare per anni fior di imposte (IMU). A nulla gli appelli a riconsiderare quegli appezzamenti come agricoli e levare il “balzello” indesiderato.

La norma salva…niente

Queste colonne avevano seguito la questione che aveva gettato in apprensione una intera città, incluso il settore edilizio che in quegli anni (almeno fino al terremoto del 2016) aveva incrementato non poco i propri affari con nuove costruzioni. Un Prg sul quale anche la nuova amministrazione sta ragionando per nuovi interventi.

A salvare le decisioni assunte da giunta e consiglio comunale dell’epoca, era intervenuta la Regione dell’Umbria (siamo nel governo della Marini 1) era stato un comma inserito nella manovra di bilancio 2014 e precisamente il comma 2 dell’art. 22. Rileggiamolo: “I comuni che hanno avviato l’iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell’ articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L’espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive”.

La sentenza choc della Corte Costituzionale

Si arriva fino al massimo organo di giustizia, la Corte Costituzionale, cui si rivolge la Commissione tributaria regionale sollevando questione di legittimità costituzionale della norma regionale. Così la Corte, visti gli atti e ascoltati gli avvocati Massimo Marcucci (per i proprietari) e Antonio Bartolini (per il Comune di Spoleto), nel ricostruire puntualmente l’intera vicenda è arrivata a dichiarare l’incostituzionalità del comma 2 dell’articolo 22.

A cominciare dalla possibilità di far approvare al Consiglio il parere di compatibilità sismica che, in contrasto con l’art. 117 della Costituzione e l’art. 89 del Testo unico edilizia, spetta al “competente ufficio tecnico regionale” (il Genio civile). Sotto il profilo tributario la Consulta ricorda che  “l’imposizione IMU è, tra l’altro, il possesso di un’area fabbricabile ed è fiscalmente rilevante tanto l’edificabilità di diritto, derivante dalle scelte del piano urbanistico anche solo validamente adottato, quanto quella di fatto, sussistente quando il terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, ha vocazione edificatoria per effetto di elementi oggettivi. Il legislatore, infatti, ha adottato la definizione secondo cui «per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità». Correttamente, quindi, i giudici tributari, nel motivare la rilevanza delle questioni in relazione alla edificabilità di diritto, hanno pregiudizialmente valutato ed escluso l’edificabilità di fatto e nel farlo, contrariamente a quanto eccepito, hanno reso motivazioni non implausibili”.

E ancora “l’art. 89 t.u. edilizia ha natura di principio fondamentale nelle materie «governo del territorio» e «protezione civile» anche in relazione al tempo di acquisizione del parere di compatibilità sismica, prescrivendo che esso intervenga quanto meno in una fase antecedente l’approvazione, alla condizione che possano essere recepite dalle norme urbanistiche le relative prescrizioni….risulta pertanto evidente che la norma censurata, nel consentire il parere di compatibilità sismica dopo l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG, senza margini di modifica delle previsioni urbanistiche già vigenti, si pone in palese contrasto con il suddetto principio fondamentale…La previsione regionale di posticipazione dell’acquisizione del parere con effetti sananti configura allo stesso tempo una inversione procedimentale irragionevole in violazione degli evocati artt. 3 e 97 Cost….La norma regionale censurata, nel consentire l’acquisizione del parere posticipata rispetto al provvedimento da valutare, prevede una scansione procedimentale palesemente incongrua rispetto al fine perseguito della tutela della incolumità pubblica. Il parere postumo potrebbe contenere, infatti, un giudizio falsato dalle scelte pianificatorie già compiute e inoltre la norma, nell’attribuire al parere automatico valore di «conferma» retroattiva del PRG invalidamente adottato, elide la possibilità che a quel giudizio seguano le conseguenti, doverose modifiche delle scelte pianificatorie rispetto alle necessità morfologiche del territorio nei termini indicati dall’autorità preposta alla valutazione del rischio sismico…. Né convince l’argomentazione difensiva del Comune di Spoleto, secondo cui la disposizione regionale non regolerebbe il parere sismico in via generale, ma disciplinerebbe un caso eccezionale, al fine di conservare gli atti amministrativi e la certezza dei correlati rapporti giuridici, pur nel rispetto della tutela dell’incolumità dal rischio sismico. Deve ritenersi, al contrario, che le norme di garanzia della tutela dell’incolumità pubblica contenute nell’art. 89 t.u. edilizia trovino applicazione sia nella disciplina fisiologica della funzione pianificatoria sia (e ancor di più) nella eventuale disciplina della sua patologia, mentre la certezza dei rapporti con la pubblica amministrazione è già esaustivamente soddisfatta dalla previsione dei termini di impugnazione degli atti amministrativi o dai rimedi volti a contestare l’inerzia dell’amministrazione. Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 22 della legge reg. Umbria n. 5 del 2014”.

Comune a rischio?

Difficile al momento capire quali conseguenze deriveranno da questa pronuncia che sembra demolire l’intero impianto del Prg sotto il profilo dell’edificabilità, con ripercussioni anche per gli aspetti tributari. Difficile anche solo ipotizzare la somma di imposte che dovranno essere rifuse ai proprietari che non dovevano pagare l’IMU.  

Una bella grana per la Giunta del Sindaco Sisti e dell’assessore Albertella cui, per quest’ultimo aspetto, erano stati notificati i ricorsi alla Commissione tributaria regionale. Senza escludere che la norma regionale potrebbe essere stata applicata anche da altri comuni dell Cuore verde d’Italia.

Contattato stamani l’avvocato Marcucci, lo stesso ha preferito non commentare la sentenza: “mi è stata notificata ieri sera e non ho avuto modo ancora di studiarla”.

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