Per venire incontro alle esigenze dei cittadini con temporanee difficoltà finanziarie sono stati individuati nuovi criteri per dilazionare il pagamento di somme, tributarie e non, dovute al Comune.
È quanto stabilisce la modifica dell'articolo 8 del “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali”, modifica che è stata approvata nell'ultima seduta di Consiglio comunale.
Le modifica dell'articolo 8, che nel dettaglio è consistita nell'emendamento dei commi n.1 e n. 2 e nell'inserimento del comma n.1 bis, amplia il novero delle situazioni giuridiche che legittimano il ricorso allo strumento della dilazione dei pagamenti in presenza dei tassativi presupposti previsti dalla norma. Inoltre si stabilisce la possibilità di riconoscere un maggior numero di rate in ragione del credito dell'ente, il tutto assistito da un rafforzamento delle garanzie a tutela dell'effettiva riscossione delle somme. Il comma introdotto pone invece un divieto all'utilizzo dell'istituto della rateazione per le alienazioni immobiliari. La finalità di tali disposizioni è quella di contemperare la necessità di venire incontro alle esigenze dei cittadini che rappresentino una temporanea difficoltà finanziaria.
La modifica stabilisce le durate massime di dilazione o rateazione di pagamento secondo lo schema seguente: durata massima di diciotto mesi per importi sino a diecimila euro compresi, trentasei mesi per importi sino a cinquantamila euro compresi, quarantotto mesi per importi sino ad centomila euro, sessanta mesi per importi superiori a centomila euro. Gli importi sono da intendere IVA esclusa. Il beneficio decade automaticamente nel caso di mancato pagamento alla scadenza di una sola rata con riscossione in un'unica soluzione del debito residuo.
Al debitore, che rappresenti una comprovata temporanea difficoltà finanziaria, possono concessi tali benefici, a condizione però che non esistano morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.