Una nuova sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria segna un altro punto a favore di Adisu nella vicenda di San Bevignate, lo studentato, anche definito “steccone” mai costruito nella zona di Monteluce a Perugia, al centro di un braccio di ferro giudiziario tra Sovrintendenza e Agenzia per il Diritto allo Studio (senza dimenticare gli altri attori coinvolti nella vicenda: Comune di Perugia, TML Costruzioni, Università).
Il Tar, con la sentenza del 16 agosto, ha dunque accolto il ricorso di Adisu e bocciato il parere della Soprintendenza, confermando di fatto quanto registrato lo scorso novembre, quando il Tar aveva accolto il ricorso presentato da Adisu contro lo stop all’autorizzazione paesaggistica.
I magistrati del Tar Raffaele Potenza (Presidente), Paolo Amovilli (Consigliere), Daniela Carrarelli (Referendario ed Estensore) hanno così deciso a seguito del ricorso presentato dall’Agenzia per il Diritto allo Studio. La palla ora passerà nelle mani del Prefetto di Perugia, che dovrà valutare ed eventualmente dettare “le opportune prescrizioni – si legge nella sentenza – ai fini della mitigazione dell’impatto paesaggistico dell’intervento” dello studentato di San Bevignate.
Nel documento si legge infatti che “il Collegio ritiene, di nominare sin d’ora quale commissario ad acta il sig. Prefetto della Provincia di Perugia, o suo delegato, per provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della suddetta Amministrazione”.
Il Tar dunque non ritiene sufficienti “le motivazioni poste dalla Soprintendenza alla base del nuovo diniego” per la costruzione dello studentato, che di fatto, si legge nella sentenza, “ripropongono, seppur con un argomentare più ampio, le medesime argomentazioni poste a fondamento dei precedenti pareri negativi che non hanno superato il vaglio di legittimità di questo Tribunale.
In particolare, nulla è detto in merito alle effettive ragioni di contrasto dell’intervento proposto con le finalità di tutela dei vincoli insistenti sull’area interessata, limitandosi il parere a negare la compatibilità paesaggistica, riproponendo le medesime argomentazioni dei precedenti atti. Al contrario tale motivazione si sarebbe resa tanto più necessaria a fronte del fatto che la compatibilità con il vincolo era già stata vagliata, con esito positivo, nel 2008. Inoltre, a fronte dell’assenza di un vincolo comportante l’inedificabilità assoluta, l’Amministrazione non ha indicato le modifiche progettuali idonee a rendere sostenibile l’impatto dell’opera rispetto alle esigenze di tutela del bene paesaggistico”.
Nella sentenza del Tar, inoltre, il Collegio condanna il Ministero per i beni e le attività culturali a rifondere di 2.000 euro Adisu e TLM Costruzioni s.r.l. (la ditta aggiudicataria dell’appalto per la costruzione dello “steccone”). Sempre il MiBACT pagherà il compenso del commissario ad acta con una cifra di 1500 euro.
“Ancora una volta il Tar dell’Umbria conferma la correttezza delle azioni e degli atti assunti dall’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario e dei provvedimenti a suo tempo assunti dalla Regione Umbria”: così il Commissario straordinario dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, Maria Trani, commenta la sentenza di ieri del Tar dell’Umbria con la quale è stato accolto il ricordo di Adisu nei confronti del diniego della Soprintendenza alla realizzazione della casa dello studente in via Enrico dal Pozzo a Perugia. Il Commissario Trani ha inoltre colto l’occasione della sentenza per esprimere “un particolare apprezzamento” per l’avvocato Giorgio Vercillo che ha curato la difesa di Agenzia.
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