Previste riduzioni per alcune categorie di immobili ma anche esenzioni in seguito alla normativa relativa al Covid. Tutte le informazioni
L’Ufficio Tributi del Comune di Orvieto comunica che entro il 16 Dicembre 2020 va versato il saldo IMU relativo all’anno di imposta 2020 secondo le seguenti aliquote:
TIPOLOGIA | ALIQUOTA | DETRAZIONE |
Abitazione principale e pertinenze categorie A/1-A/8-A/9 | 6,00‰ | € 200,00 |
Abitazioni e pertinenze concesse in comodato | 9,60‰ | |
Altri fabbricati | 10,60 ‰ | |
Immobili in categoria catastale C/1-C/3-C/4 proprietari e gestori attività | 8,6 ‰ | |
Aree edificabili | 10,60 ‰ | |
Immobili D | 10,60 ‰ | |
Fabbricati rurali strumentali | 1‰ | |
Immobili merce | 0‰ |
Ai proprietari di immobili censiti in categoria C/1, C/3 e C/4, che beneficiano dell’aliquota dell’8,6‰, qualora esercitino l’attività nei suddetti fabbricati, è richiesta la presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30.06.2021, indicando i riferimenti catastali per i quali si è applicata l’aliquota.
Poiché, esclusivamente per l’anno in corso, l’acconto doveva essere pagato di importo pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e/o TASI per l’anno 2019, nel saldo dovrà essere effettuato il conguaglio fra quanto già pagato a Giugno e quanto è dovuto per l’intero anno 2020applicando le nuove aliquote deliberate e sopra riportate.
I codici tributo da utilizzare sono esclusivamente i seguenti:
3912 – Abitazione principale e relative pertinenze3913- Fabbricati rurali ad uso strumentale3916 – Aree fabbricabili3918 – Altri fabbricati3925 – Quota STATO Fabbricati D3930 – Quota COMUNE Fabbricati D.
Le riduzioni per l’Imu 2020
Sono mantenute, alle stesse condizioni, anche per l’IMU 2020, le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli;
- riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici;
- riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato.
Viene anche mantenuta l’esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l’esenzione per i terreni agricoli.
Non sono previste, invece, esenzioni per i titolari di pensione estera iscritti all’Aire, i quali dovranno effettuare i versamenti sui fabbricati secondo l’aliquota ordinaria.
Le esenzioni Imu per il Covid
L’Ufficio Tributi fa inoltre presente che l’art. 177 del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020, così come integrato dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020, convertito nella Legge n. 126 del 13.10.2020, ha previsto l’esenzione dal pagamento della rata del saldo, per le categorie di operatori di operatori economici:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 9 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) e l’art. 5 del D.L. n.149/2020 (Decreto Ristori bis), in corso di conversione, hanno specificato che, fermo restando quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, non è dovuta la seconda rata sugli immobili e le relative pertinenze, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività, come da codici ATECO di cui all’allegato 1 del seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg
Si avverte che le esenzioni previste dai D.L. n. 137/2020 e n.149/2020, potrebbero subire variazioni in sede di conversione. Si invitano, pertanto, gli operatori ad assumere informazioni per verificare la permanenza di dette condizioni sopra riportate ed eventualmente a conguagliare il dovuto con quanto versato.
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare dell’esenzione è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30.06.2021, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell’esenzione e il periodo di esenzione, e riportando nelle annotazioni il codice ATECO dell’attività svolta.
Le modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall’estero il versamento dell’imposta mediante bonifico bancario. Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono le seguenti:Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di BariConto corrente 2100 103Cod. Iban IT48W0622025710000002100103Cod. Swift BPBAITR1
Per gli immobili in categoria D, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato, i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.
Il Decreto Fiscale n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo.
Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148