sagre e feste popolari, la giunta regionale preadotta disegno di legge - Tuttoggi.info

sagre e feste popolari, la giunta regionale preadotta disegno di legge

Redazione

sagre e feste popolari, la giunta regionale preadotta disegno di legge

Mer, 19/03/2014 - 10:52

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Con l’obiettivo di disciplinare lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari in Umbria, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Commercio, Fabio Paparelli, ha preadottato un apposito disegno di legge.
“Si tratta di un provvedimento molto atteso, unico nel panorama legislativo nazionale e fortemente partecipato a livello terririale – ha riferito l’assessore Paparelli – che va a regolamentare gli eventi che contribuiscono alla valorizzazione e allo sviluppo delle identità regionali in quanto espressione del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità dell’Umbria. Il testo di legge – ha aggiunto l’assessore – oltre a puntare alla qualificazione complessiva di un settore che conta oltre seicento manifestazioni, si propone il recupero dello spirito originario del termine ‘sagra’ e quindi, la garanzia della promozione effettiva delle tipicità locali, enogastronomiche e culturali, nonché una maggiore tutela per i consumatori. Con ciò – precisa – si avvia un percorso di riconoscimento normativo delle sagre autentiche e delle feste a carattere popolare, distinguendole da tutti gli eventi spuri, speculativi ed estemporanei, favorendone così, la loro promozione a livello locale, regionale e nazionale”.
Annunciando le novità introdotte, l’assessore Paparelli ha precisato che “potranno utilizzare il logo ‘Sagra tipica dell’Umbria’, esclusivamente quelle manifestazioni avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso”.
Coerentemente a ciò, gli alimenti somministrati e indicati nei menù dovranno provenire, per almeno il 40 per cento, da prodotti inseriti nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque classificati e riconosciuti come ‘DOP’, ‘IGP’, ‘DOC’ e ‘DOCG’ dalla Regione Umbria. In alternativa, gli stessi dovranno provenire, per la stessa percentuale da prodotti di filiera corta, a chilometri zero e di qualità. In ogni caso, almeno il 60per cento dei piatti, dovrà essere riferito ai prodotti o alle lavorazioni caratterizzanti la sagra stessa e previsti dai regolamenti comunali.

Il “ddl” disciplina anche lo svolgimento delle Feste popolari, ossia le manifestazioni organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato, non necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione: anche tali manifestazioni dovranno in parte, contribuire alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari umbri attraverso la somministrazione di alimenti provenienti, di norma, per almeno il 40 per cento, da filiera corta, a chilometri zero e di qualità. A tale dichiarazione conseguirà l’espresso richiamo della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari che sarà semplificato rispetto al passato e pubblicato nel portale regionale.

Il nuovo testo prevede inoltre, un limite massimo di durata dell’evento, fissato in 10 giorni e relativo per il solo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande legato alle manifestazioni. Le sagre e feste popolari che alla data di entrata in vigore della legge avranno una durata superiore a dieci giorni, potranno mantenere tale durata per non più di tre anni, termine entro il quale dovranno adeguarsi ai parametri dimensionali.
Inoltre viene precisato che gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non potranno essere superiori, nelle “sagre” al 70 per cento e nelle “feste popolari” al 50 per cento, della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla sagra, escluse le aree destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai fini della sicurezza pubblica.
Ma non solo: dovranno obbligatoriamente essere presenti parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, idonei servizi di vigilanza assicurati anche mediante l’ausilio di associazioni di volontariato o di protezione civile, servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza. In materia di aree adibite a parcheggi, ad esempio, le soste lungo le carreggiate saranno ammesse solo se motivate e derogate dal Comune che, attraverso il proprio regolamento, disciplina anche le modalità di comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime o dei semilavorati, l’ordinato svolgimento delle sagre e delle feste popolari evitando la sovrapposizione di date e di luoghi di svolgimento coordinandosi, se necessario, con i comuni limitrofi per lo spostamento di date e di luoghi di sagre e feste popolari già inserite nel calendario regionale.

Tra gli obblighi rientrano anche quello di dotazione di contenitori per la raccolta differenziata, con particolare riguardo alle zone di preparazione di alimenti e bevande e di somministrazione dei pasti, l’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili anche in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in materiali biodegradabili e compostabili a norma UNI EN 13432 del 2002, i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti, da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche caratteristiche, i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento in conformità alle vigenti norme di legge nazionale e regionale ed ai regolamenti comunali. L’esercizio è infine subordinato almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra o della festa popolare, alla trasmissione, da parte dell’organizzatore al Comune competente per territorio, della richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari. L’impianto normativo, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287, prevederà anche una serie di sanzioni in violazione delle stesse norme regionali o comunali.

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