Rogo Umbria Olii, le motivazioni "Non si può usare saldatrice su recipienti chiusi" - Tuttoggi.info

Rogo Umbria Olii, le motivazioni “Non si può usare saldatrice su recipienti chiusi”

Redazione

Rogo Umbria Olii, le motivazioni “Non si può usare saldatrice su recipienti chiusi”

Mar, 18/03/2014 - 08:56

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Jac. Bru.

Se il principale responsabile del rogo alla Umbria Olii di Campello sul Clitunno – che il 25 novembre del 2006 provocò la morte di quattro persone – rimane il titolare della ditta Giorgio Del Papa, una parte di responsabilità è ascrivibile anche a Maurizio Manili, a sua volta titolare dell’azienda che stava effettuando operazioni di saldatura sui silos e vittima del rogo insieme ai suoi dipendenti Giuseppe Coletti, Tullio Mottini e Vladimir Todhe. Questo il passaggio fondamentale delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che il novembre scorso ridusse da 7 anni a 6 mesi a 5 anni e 4 mesi la condanna inflitta in primo grado a Del Papa ma soprattutto – questo la causa scatenante delle polemiche che infiammarono il dibattito nei giorni successivi – riconobbe un “concorso di colpa” a Maurizio Manili, che in quella tragica giornata aveva perso la vita.

No saldatura su recipienti chiusi – La sua responsabilità – si evince nelle motivazioni depositate ieri – sarebbe stata quella di aver violato un articolo del dpr 547/55, il numero 250 per la precisione, che in sostanza vieta operazioni di saldatura o taglio su recipienti chiusi. Che quelle operazioni avrebbero esposto lui e i suoi dipendenti ad un rischio elevatissimo, per l’elevata concentrazione di esano presente nei silos, Manili non poteva saperlo, ma il semplice fatto di aver violato quell’articolo – il silo da cui si originò l’esplosione era evidentemente chiuso – lo espone secondo i giudici, in qualità di titolare della ditta appaltatrice, ad un concorso di colpa per quanto accaduto.

Quella la causa – D’altronde anche i giudici d’appello ha riconosciuto come causa dell’esplosione quella stabilita nel processo di primo grado, e cioè proprio l’operazione di saldatura, che avrebbe l’avrebbe innescata entrando in contatto con la miscela esplosive stoccata nel fusto. “La circostanza che il Manili non avesse contezza che si trattasse di sansa grezza – scrivono i giudici – non implica che non potesse avvedersene, non trattandosi di un segreto, a fronte del tipo d organizzazione aziendale di Umbria Olii”.

Escluse responsabilità gruista – Le responsabilità in capo a Del Papa restano comunque pesanti, non ultima quella di non aver adeguatamente informato Manili dei rischi che poteva correre saldando sulla sommità dei silos. La sentenza di appello, che è già stata impugnata con un ricorso in cassazione dall’avvocato Parroni, difensore della vedova Manili, ha comunque escluso le ipotesi difensive del processo di primo grado, prima fra tutte l’ipotesi di una manovra errata del gruista Klaudio Demiri, unico sopravvissuto alla strage e più volte escusso in aula.

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