Cronaca

Rimborsi benzina e pranzi, ex consigliere regionale condannato

Rimborsi benzina non documentati o calcolati in modo erroneo e pranzi e cene per cui sono stati richiesti rimborsi senza dimostrare che erano effettivamente relativi all’attività del gruppo consiliare regionale. O portando a testimonianza atti amministrativi o articoli di giornale datati anche 6 mesi dopo. Per questo l’ex consigliere regionale Roberto Carpinelli (eletto nel 2010 nella lista “Per l’Umbria – Catiuscia Marini Presidente”, per la quale era unico membro del gruppo) è stato condannato dalla Corte dei Conti insieme a due suoi collaboratori. Nell’inchiesta della magistratura contabile era finito anche l’ex segretario generale del Consiglio regionale, Todini, che però è stato riconosciuto esente da ogni addebito.

Per gli stessi fatti Roberto Carpinelli è anche al centro di un’inchiesta penale della procura di Perugia. Una vicenda che fa riferimento a quella più ampia sulle spese dei gruppi politici della Regione Umbria nel periodo tra il 2011 e 2012.

La Sezione Giurisdizionale regionale per l’Umbria della Corte dei conti, nella sua sentenza, ha bocciato su tutta la linea la tesi della difesa dell’ex consigliere regionale marscianese. Oltre a contestare una parte dei rimborsi benzina (quasi 14mila euro) e delle spese per trasferte percepiti nel 2011 da Carpinelli e da due suoi collaboratori, la magistratura contabile ha eccepito la regolarità dei rimborsi per alcuni pranzi o cene per 4.753 euro circa. “La difesa Carpinelli – si legge in un passaggio della sentenza – cade in un palese errore prospettico: gli scontrini e le fatture non devono dimostrare acquisti di beni compatibili astrattamente con l’attività istituzionale, ma la loro perti­nenza in concreto alle finalità di funzionamento del Gruppo. Le ricevute prodotte dalla difesa nel caso di specie non costituisco­no certamente la prova della riconducibilità delle spese alle esi­genze di conoscibilità esterna e di supporto delle attività del Gruppo, mancando ogni riferimento alle specifiche circostanze che le avrebbero giustificate. Si tratta quindi di mere occasioni conviviali illecitamente finanziate con i contributi destinati al gruppo”.

Stesso discorso per le spese di trasferta. Nel mirino non c’è tanto la divergenza di interpretazione in merito ai calcoli per rimborsi chilometrici, ma la “radicale mancanza della prova delle occasioni istituzionali alla base delle trasferte. Le schede-carburante infat­ti, utili solo a comprovare il quantum dell’esborso, nulla dicono circa il fondamentale, rectius assorbente, profilo appena dedotto. Per tale ragione, l’intero ammontare dei relativi esborsi è da con­siderare danno erariale, non ricorrendo nello specifico – si ripete ancora per chiarezza – un problema di identificazione della quo­ta di spesa ammissibile a contribuzione rispetto al totale rendi­contato, bensì sussistendo l’illiceità dell’intero importo oggetto della rendicontazione”.

Nel dettaglio, in merito alle spese nei ristoranti, secondo la Corte dei conti nessuna sarebbe stata legittima. In un caso, infatti, si trattava di un “pasto da solo in ristorante” in concomitanza con una riunione del Consiglio regionale. Ma “la relativa tipologia di spesa risulta già co­perta dall’art. 1 della L.R. cit. 9/81, che prevede una diaria fissa mensile ‘rimborso spese di permanenza nella sede regionale’, esulando dunque dall’ambito di rimborsabilità quale spesa di funzionamento del Gruppo“.

“In tutte le numerose, ulteriori ipotesi enumerate dalla difesa Carpinelli, ci si limita ad indicare l’argomento  del singolo in­contro (ad es. discussione di una legge regionale o altro provve­dimento) depositandone poi il testo scritto corrispondente all’esito finale dell’incontro, ma non ancorando l’incontro mede­simo ad alcuna occasione istituzionale di data certa corrispon­dente all’esborso per ristorazione (emissione di scontrino o fat­tura), oppure pretendendo di ancorarlo ad evento di lunga data anteriore o posteriore all’emissione della ricevuta” si legge ancora nella sentenza della Corte dei conti. Che cita esempi concreti, con l’ex consigliere regionale che ha portato come motivazione di quelle spese al ristorante atti amministrativi o articoli di giornale precedenti o successivi, anche di sei mesi.

Non vanno bene nemmeno gli incontri politici secondo i giudici. “L’unico caso, peraltro, in cui l’evento istituzionale alla base dell’esborso risulta adeguatamente documentato è quello delle riunioni tenute in occasione della fondazione dell’associazione Berlinguer, di cui è stata fornita idonea prova della data me­diante deposito di articoli di stampa (con concomitanza cronolo­gica delle date tra ricevute di ristorazione e incontro avvenuto); a tale proposito va però rilevato che si tratta di spesa sostenuta in occasione della nascita di un soggetto politico (La sinistra per l’Umbria)”. E quindi, dice la Corte dei conti citando una sentenza della Sicilia, essendo i gruppi consiliari cosa a sé rispetto ai partiti politici, “appare del tutto ingiustificato accollare una spesa, sostenuta in via strumentale alla nascita di un partito, indebitamente sul contributo di funzionamento di un Gruppo, soggetto terzo ri­spetto al partito medesimo”. I rimborsi, quindi, vanno restituiti: Roberto Carpinelli è stato condannato al pagamento in favore della Regione di 20.416,81 euro, i suoi collaboratori rispettivamente di 611,18 e 1.064 euro, oltre alle spese processuali, pari in totale a 906,54 euro.