Finalmente è ufficiale: le domande per la ricostruzione pesante post terremoto del 2016 in Centro Italia dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2018. Lo stabilisce l’attesa ordinanza 46 del Commissario straordinario Paola De Micheli, pubblicata oggi sul portale ufficiale dopo che i termini erano scaduti il 31 dicembre 2017. Il documento contiene importanti novità e semplificazioni in merito alle procedure autorizzazione degli interventi di ricostruzione leggera, pesante e delle attività produttive.
Scanditi anche i tempi per velocizzare l’iter, con Ufficio speciale per la ricostruzione, vicecommissario e Comune tenuti a rispondere in tempi brevi sull’ammissibilità dell’intervento, sulla concessione del contributo o il rigetto dell’istanza e sull’emissione del titolo edilizio necessario all’intervento (rispettivamente 30, 10 e 60 giorni).
Chiariti anche alcuni aspetti cari ai professionisti privati che stanno seguendo le pratiche, soprattutto in merito alla conformità urbanistica degli immobili, sia con danni lievi che gravi. Tra le 24 pagine che compongono l’ordinanza 46, all’articolo 9 si legge tra l’altro: “Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell’immobile interessato dalla domanda di contributo, l’istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l’utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l’impossibilità di avvalersi di documentazione del Comune per le ragioni di cui al periodo precedente”.
Previste anche delle sanatorie sugli abusi edilizie preesistenti: Qualora, sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica di cui al comma 4, si accerti che l’immobile oggetto dell’intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l’Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità”.
Quanto ai requisiti che le aziende impegnate nella ricostruzione devono avere, c’è, oltre all’apposita anagrafe istituita post sisma, anche la regolarità del Durc. Tra le disposizioni transitorie c’è anche la validità delle istanze per la ricostruzione pesante presentate dopo la scadenza del 31 dicembre 2017 e fino ad oggi.
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Oltre all’attesa ordinanza 46, il Commissario straordinario ne ha pubblicate anche altre due, la 47 – che parla dell'”Utilizzo del partenariato pubblico-privato per gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino di edifici pubblici nonché volti ad assicurare la funzionalità di servizi pubblici” – e la 48 sull’uso dei soldi degli sms solidali, pari a 26 milioni di euro. Qui tutte le ordinanze del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016