Il Comune di Terni è stato condannato a pagare circa 2200 euro, somma ammessa come debito fuori bilancio e riconosciuta dal Tar come refusione delle spese di giudizio, in parte compensate, in favore della società Bioter che aveva presentato ricorso contro l’Ente in seguito all’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi, che, nel 2024, aveva imposto di “cessare il riavvio dell’impianto”. L’ordinanza è stata poi ritirata. Nel documento, la delibera di Giunta n.190 del 29/09/2025, si legge: “La natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno dello stesso (sul cui contenuto l’Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; conclusivamente si può affermare l’esistenza della necessità che l’obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l’immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente”.
Ricorso Bioter inamissibile, ma paga il Comune di Terni
Nonostante il ricorso fosse stato giudicato dal Tar inammissibile e improcedibile nella parte introduttiva, il Comune di Terni è stato comunque condannato alle spese legali del procedimento poiché “L’errore in cui è incorsa l’amministrazione comunale, non essendo l’impianto della Bioter mai stato riavviato, essendo le attività poste in essere dallo stabilimento attività di manutenzione o, meglio, di ‘commissioning’, finalizzate alla verifica della funzionalità del ciclo termico dell’impianto”. Tale parere del Tribunale Amministrativo aveva poi spinto il sindaco Bandecchi a ritirare l’ordinanza. La Bioter, tramite i propri legali, ha ritenuto che ci fosse la sussistenza di un interesse risarcitorio per quanto gli effetti dell’ordinanza di gennaio: “Il ricorso si presenta fondato sotto i dedotti profili della violazione di legge e del difetto di istruttoria, attesa la mancata dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento extra ordinem”. I magistrati amministrativi spiegano infatti che dall’esame dell’ordinanza del 13 gennaio 2024, emerge “la carenza di una adeguata istruttoria a sostegno del provvedimento”.
Gli errori del Comune
Secondo la sentenza del Tar: “Nella valutazione della situazione fattuale, l’ordinanza sindacale non tiene in alcun conto la comunicazione del 29 dicembre 2023 con la quale società ricorrente aveva preannunciato lo svolgimento di attività manutentive che avrebbero prodotto emissioni di vapore, nonostante tale comunicazione sia espressamente richiamata nella relazione del dirigente del 13 gennaio 2024 citata nel provvedimento. Né dagli atti di causa emerge che vi sia stato alcun accertamento in merito alle attività poste in essere da Bioter da cui dedurre che fossero differenti da quelle manutentive preannunciate. Dal verbale di sopralluogo, pure citato nella gravata ordinanza, nulla emerge in merito al possibile pericolo per la pubblica incolumità”. Un ulteriore caso aperto adesso rimane quello con la Regione, per il quale la Giunta ha deciso di impugnare la sentenza del Tar in favore di Bioter davanti al Consiglio di Stato.