Il Consiglio Comunale ha approvato oggi, 26 maggio, la proposta di delibera riguardante il Regolamento comunale per l’arte di strada. Votanti favorevoli 27 e 1 astenuto “La approvazione odierna dell’atto da parte della assemblea comunale si è resa necessaria – spiega l’assessore al Turismo Alessandra Salinetti – al fine di raggiungere l’obiettivo, presente all’interno del Dup – Documento unico di programmazione 2025 – 2027 – di realizzare azioni e progetti in grado di razionalizzare, integrare e qualificare l’offerta culturale in senso lato lungo tutto l’anno, anche con valenza di promozione turistica. La Amministrazione comunale con questo Regolamento valorizza l’arte di strada, la protegge e la integra nel tessuto urbano, creando benefici per tutti: artisti, cittadini, turisti e istituzioni”.
Giorni e orari per gli artisti di strada
Entrando nel dettaglio, il Regolamento comunale riconosce, quali figure di artisti di strada i trampolieri, mangiatori di fuoco, acrobati, clown, cantanti, cantastorie, antipodisti, contorsionisti, illusionisti, giocolieri, saltimbanchi, mimi, suonatori, attori, burattinai, trovatori, madonnari, poeti, scultori di palloncini, fachiri e ballerini, e stabilisce che le arti da strada sono esercitabili dal lunedì al giovedì, negli orari dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 22, e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle 24. Le esibizioni possono svolgersi in spazi pubblici aperti, come vie, piazze, vie pedonali e parchi, ad esclusione di: ingresso di ospedali, scuole, case di riposo, distretti sanitari, davanti a chiese durante le funzioni religiose, monumenti e fontane, stazione ferroviaria, uffici postali, intersezioni semaforiche e non.
Arrivano le piazzole d’arte e bisognerà prenotare
Il regolamento stabilisce inoltre che l’artista di strada nell’esercizio dell’attività deve tenere comportamenti di prudenza e perizia; che è responsabile di eventuali danni a persone, a cose, alla pavimentazione stradale o a qualsiasi infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione/prestazione, che l’attività deve essere svolta nelle località, nelle postazioni e con gli eventuali vincoli e limitazioni stabiliti dall’Amministrazione Comunale e rimanda ad un successivo Bando comunale, di competenza della Giunta, la definizione delle modalità e dei tempi previsti per l’esercizio delle attività, e la individuazione delle “piazzole d’arte”, riservate agli artisti di strada, con un’area di massimo ingombro di 4 metri quadrati e, per i soli madonnari, di 6 metri quadrati, l’utilizzo delle quali potrà essere richiesto nelle modalità che saranno definite, previa iscrizione al registro degli artisti di strada.
Divieti per gli artisti di strada
E’ fatto divieto all’artista di strada di: a) esporre prodotti od esercitare il commercio su aree pubbliche; b) impiegare ed esporre per gli spettacoli, anche per mera esibizione, animali di qualsiasi specie, vivi o imbalsamati; c) avvalersi di travestimenti che possano offendere il comune senso del pudore o che possano in qualunque modo incutere timore agli astanti ed in particolare ai minori; pretendere o sollecitare qualsiasi tipo di corrispettivo. L’eventuale raccolta delle offerte deve avvenire alla fine dell’esibizione mediante il passaggio “a cappello” o mediante contenitori posizionati a terra; d) posizionare strutture atte ad accogliere il pubblico, quali sedie, panche, palchi ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell’attività stessa; e) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore nelle adiacenze dei plateatici in concessione d’uso a pubblici esercizi; f) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di luoghi di culto durante le funzioni religiose; g) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di ospedali e case di cura; h) effettuare spettacoli o performance con emissioni canore o sonore a ridosso di scuole in corso di attività didattica e/o aule studio.
Le multe
Le violazioni del regolamento comportano: richiamo verbale; sospensione temporanea dell’attività; sanzione amministrativa da € 25 a € 150; revoca dell’autorizzazione. I pubblici ufficiali che, nel corso dell’attività di controllo, accertino violazioni a leggi o al presente Regolamento dispongono, altresì, l’immediata cessazione dell’esibizione.
Approvato un emendamento che esclude l’esercizio di questo tipo di attività anche nello spazio antistante ai luoghi di culto.