In vigore anche in Umbria le novità in merito di quarantena e tamponi per il Covid, che sono anche retroattive.
Con l’entrata in vigore del Decreto n. 229 del 30 dicembre 2021 e la successiva Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 sono infatti state aggiornate, anche per ciò che riguarda l’Umbria, le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). A tale riguardo il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Massimo D’Angelo, ha già inviato a tutte le aziende sanitarie umbra una specifica comunicazione con il dettaglio degli “aggiornamenti”.
“In questo momento –scrive il Commissario D’Angelo -, data l’elevata incidenza e le numerose richieste di test diagnostici e la revisione dei tempi di isolamento / quarantena dettati dalla Circolare, si stabilisce che le nuove regole si applicano anche ai casi / contatti presi in carico prima del 30.12.2021”.
Questi gli aggiornamenti disposti:
Se ha già ricevuto un appuntamento per un tampone “di uscita” presso un Drive Trough oltre i tempi previsti dalla Circolare (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), può mantenere tale appuntamento o, in alternativa, effettuare il test antigenico rapido a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una
Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP o il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.
Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita (7 o 10 giorni, vedi tabella sottostante), a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo il referto del test antigenico o molecolare positivo. Nel caso di positività del primo test di controllo, il secondo test può essere effettuato solo dopo 7 giorni dal primo.
Se non riceve un appuntamento in tempo utile, può effettuare il test antigenico rapido di uscita a cura del MMG/PLS o presso una Farmacia aderente o una Struttura privata accreditata e abilitata aderente, esibendo la disposizione dell’ISP.
In virtù di tale disposizione:
– i MMG/PLS, nelle more dell’aggiornamento dell’Accordo già sottoscritto, possono effettuare i test antigenici come stabilito da tale disposizione;
– le Farmacie e le Strutture private accreditate e abilitate, nelle more dell’aggiornamento dei protocolli/convenzioni, sono autorizzati a prendere in carico i soggetti appartenenti alle 3 casistiche avendo cura di verificare la condizione di caso o contatto e le relative tempistiche.
La circolare odierna sostituisce tutte le precedenti disposizioni date per la quarantena e l’isolamento; resta valido che i lungamente positivi asintomatici vengono riammessi in collettività al 21° giorno senza necessità di test.
Restano valide le regole già vigenti per le richieste di test presso le farmacie e le strutture private per finalità personali, i cui costi sono a carico del cittadino.
Di seguito si riportano le disposizioni per i contatti e per i casi previste dalla Circolare del Ministero della salute del 30.12.2021.
Il soggetto che si trova in isolamento a seguito di un test antigenico o molecolare positivo (effettuato presso un punto ASL, MMG, PLS, Farmacie, Strutture private) riceve la disposizione di contumacia e la prenotazione di un tampone presso un Drive Trough della ASL.
I casi ancora sintomatici sono sottoposti a sorveglianza e potranno effettuare il tampone di controllo solo dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi.
In caso di comparsa dei sintomi, va contattato il MMG e il PLS.
In caso di assenza di sintomi, si applicano le seguenti indicazioni: