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Provincia, interrogazione urgente di Capitani per il contributo ambientale sulle attività di cava

Visto la L.R. n° 2 del 3 gennaio 2000 “Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni” (aggiornata e modificata con le LL. RR. 26/2003, 34/2004, 36/2007 e 9/2010). Considerato che nell’art. 11 della sopracitata Legge “Adempimenti connessi con l’autorizzazione” al comma 1) lettera f) è previsto: “presentare al comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell’attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente”; che nell’art. 12 della sopracitata Legge “Contributo per la tutela dell’ambiente” è previsto: comma 1) “il titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto; comma 2) “il contributo di cui al comma 1) è determinato e versato dal titolare dell’autorizzazione o della concessione alla Provincia competente per territorio sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiale di seguito indicate:
a) ghiaie e sabbie: 0.375 €
b) argille: 0.375 €
c) arenarie e calcareniti: 0.450€
d) calcari: 0.525 €
e) basalti: 0.525 €
f) altre: 0.450 €;
comma 3) “il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2”; comma 4) “alle Province di Perugia e di Terni è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell’attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi”; comma 5) “i contributi riscossi dalle Province di Perugia e di Terni, detratta la quota di loro competenza, sono trasferiti per una quota pari al trentatre per cento e per una quota pari al cinquanta per cento rispettivamente ai Comuni interessati dall’esercizio dell’attività estrattiva e alla Regione”; che nell’art. 17 della sopracitata Legge “Sanzioni” è previsto: comma 1) “il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dall’art. 12 comporta: a) l’aumento del contributo in misura pari al 5% qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi 120 giorni; b) l’aumento del contributo in misura pari al 15% quando superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni; c) l’aumento del contributo in misura pari al 25% quando superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni. Visto il Regolamento Regionale n° 8 del 22 ottobre 2008 “Disposizioni di attuazione dell’art. 12, comma 10 della L.R. n° 2 del 3 gennaio 2000 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell’ambiente”.

Considerato che nell’art. 3 del sopraccitato Regolamento “Pagamento del contributo” è previsto: comma 1) “il titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del contributo dovuto alla Provincia territorialmente competente, mediante pagamento in tre rate così suddivise: a) le prime due rate, di pari importo, costituiscono l’acconto, pari al settanta per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell’anno precedente. La prima rata è versata entro la scadenza del 30 giugno e la seconda rata entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento dell’annualità; b) la terza rata di saldo del contributo, pari al rimanente trenta per cento, è versata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Preso atto che con il persistere della crisi economica e la conseguente drastica riduzione della domanda da parte del mercato dei materiali estrattivi si ha come prima conseguenza l’abbattimento quasi totale delle quantità da estrarre;

Considerato quindi che i cavatori con il I ed il II acconto da versare entro il 30 giugno ed entro il 30 ottobre dell’anno di riferimento dell’annualità di fatto verseranno una somma tale che rischia non solo di coprire tutto il materiale da scavare in un anno ma di andare addirittura a credito.

Alla luce di quanto esposto il sottoscritto Consigliere Provinciale del PD Massimiliano Capitani interroga la S.V. per sapere se l’Ente Provincia intende richiedere alla Regione dell’Umbria un provvedimento eccezionale vista la straordinarietà della crisi economica-finanziaria che attanaglia il settore estrattivo, che consenta di rimodulare il sistema dei contributi di cui all’oggetto.