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Prg Spoleto, altra “mazzata” – Tar accoglie ricorso Italmatch contro Comune

Jacopo Brugalossi

Nuovi guai in vista per il Piano Regolatore Generale di Spoleto. Dopo le recenti vicende scaturite dal ricorso di alcuni privati cittadini, che in un primo momento sembravano poter mettere in discussione l’intero impianto dello strumento urbanistico per l’assenza di un piano antisismico al momento della sua approvazione (la palla è passata ora al Consiglio di Stato, che si pronuncerà ad aprile), adesso tocca a quello presentato nel 2009 dalla Italmatch Chemicals Spa, rappresentata dagli avvocati Marco Mariani e Luca Raffaello Perfetti. La vicenda ruota intorno alla prospettiva di delocalizzazione della storica azienda chimica spoletina, prevista nella parte operativa del PRG. Che però, stando a quanto eccepito dai legali e confermato con la sentenza di accoglimento del ricorso dai giudici amministrativi, era in antitesi con quanto contenuto nella parte strutturale dello stesso, violando alcune norme urbanistiche. Vediamo.

Azienda da delocalizzare – L’Italmatch è titolare di terreni situati nel Comune di Spoleto in via San Tommaso con un’estensione di 134mila metri quadrati, 30mila destinati alla produzione di derivati dal fosforo e di prodotti chimici e i restanti ad uso agricolo. Nonostante il precedente piano regolatore, nella parte strutturale, classificasse l’area dello stabilimento (circa 49mila mq) come “industriale” e i restanti 85mila mq come “verde agricolo”, quello approvato nel 2008, nella parte operativa, la classificava come “zona produttiva esistente e da delocalizzare” preparando la strada ad una vera e propria trasformazione della macroarea su cui insiste l’azienda.

Zona residenziale – Il nuovo Piano, non solo prevedeva una diminuzione dell’estensione dell’area industriale da 49mila a 30mila mq, ma predisponeva la sua delocalizzazione senza individuare un’ubicazione alternativa. Inoltre, faceva un esplicito riferimento alla realizzazione di un parco urbano a ridosso di una zona dove insiste il rischio di incidenti e di una nuova strada adiacente allo stabilimento. “Zona residenziale di espansione con perequazione a parco urbano”, veniva infatti classificata parte dell’area occupata dallo stabilimento.

Grave danno economico – In sostanza, osservano i giudici del TAR, “il PRG operativo non si sarebbe limitato a disciplinare il consolidamento della macroarea dove insiste lo stabilimento Italmatch, ma avrebbe previsto una diversa destinazione della stessa rispetto a quella contenuta nel PRG Strutturale”, violando così la legge regionale in materia di pianificazione urbanistica comunale. Ma c’è di più. “Non avendo interpellato la Italmatch Chemicals – recita la sentenza del Tribunale Amministrativo – il Comune non ha tenuto conto della sproporzione economica necessaria per la chiusura di una stabilimento e per l’apertura dello stesso in una nuova località (…). Il Comune ha unilateralmente deciso la delocalizzazione dell’impianto con grave danno economico per l’azienda”.

No al parco pubblico – In ultimo, ma non per importanza, c’è la questione del parco pubblico e della strada. Il TAR ha bocciato anche queste ipotesi poiché, essendo la Italmatch un’azienda a rischio incidente, non sarebbe possibile adibire a spazi pubblici, e quindi potenzialmente frequentati da molte persone, luoghi che sorgono nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

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